darksoul98
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Concetti Chiave

  • La libertà di manifestazione del pensiero si esercita tramite i mass media, la cui importanza non era prevedibile all'epoca dell'Assemblea costituente.
  • La Costituzione italiana contiene norme specifiche solo per la stampa, vietando autorizzazioni e censure, strumenti tipici dei regimi non democratici.
  • L'art. 21 prevede il sequestro come misura contro i reati commessi attraverso la stampa, applicabile dopo la diffusione del materiale.
  • La libertà di stampa non giustifica l'anonimato; tutte le pubblicazioni devono riportare il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore.
  • Il direttore responsabile di pubblicazioni periodiche ha responsabilità legale per i contenuti pubblicati, in concorso con gli autori degli articoli.

Indice

  1. Libertà di manifestazione del pensiero
  2. Norme costituzionali sulla stampa
  3. Responsabilità nella pubblicazione

Libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero, nelle società attuali, è esercitata attraverso potenti mezzi di comunicazione di massa: i mass media. All’epoca dell’Assemblea costituente, non si immaginava l’importanza che avrebbero assunto nel tempo la radio e, soprattutto, la televisione.

Norme costituzionali sulla stampa

Questo spiega perché la Costituzione contiene alcune norme solo per la stampa, le quali sono peraltro molto sommarie. Il secondo comma dell’art. 21 fa divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni e censure. Entrambi questi strumenti sono impiegati nei regimi non democratici. Con la stampa, però, come si è visto in precedenza, può accadere che si commettano reati (diffamazione, violazione del buon costume, violazione del segreto ecc.). L’art. 21 Cost., terzo comma, prevede il sequestro, come misura contro i reati commessi a mezzo stampa. A differenza dell’autorizzazione e della censura, il sequestro è uno strumento successivo alla diffusione e consiste nel ritiro dello stampato dai luoghi di vendita.

Responsabilità nella pubblicazione

La piena libertà di stampa per tutti non giustifica l’anonimato. Pertanto tutte le pubblicazioni devono portare il nome e il domicilio dello stampatore e dell’editore e quelle periodiche, come i giornali o i settimanali, anche del “direttore responsabile”. Quest’ultimo risponde per tutto ciò che sul suo giornale viene pubblicato, insieme (si dice: “in concorso”) con l’autore degli articoli.

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