Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il diritto al rifiuto di cure sanitarie è sancito dall'articolo 32 della costituzione, garantendo che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario senza il rispetto della persona umana.
  • Una legge recente consente ai malati di esprimere e certificare in anticipo le proprie volontà mediche, da rispettare in caso di incoscienza.
  • I testimoni di Geova possono rifiutare trasfusioni di sangue, anche se ciò comporta rischi gravi, purché il rifiuto sia confermato dopo consultazioni mediche e psicologiche.
  • Nel caso dei minori, se i genitori rifiutano trasfusioni per motivi religiosi, un tutore può autorizzarle per prevenire danni fatali al bambino.
  • Non esiste sanzione penale per aiutare qualcuno a non esercitare un diritto inviolabile, anche se l'atto può non essere considerato legittimo.

Indice

  1. Diritto al rifiuto di cure sanitarie
  2. La non somministrazione di sangue per i testimoni di Geova

Diritto al rifiuto di cure sanitarie

La posizione giuridica del diritto alla vita, ormai consolidatasi nel nostro ordinamento ai sensi dell’articolo 2, è strettamente connessa all’articolo 32 della carta costituzionale, il quale prevede che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non entro i limiti della legge.

La legge non può in alcun caso valicare i limiti del rispetto della persona umana». Tramite la recente approvazione di una legge ordinaria, è stato disposto che un soggetto malato in procinto di giungere a uno stato di incoscienza può manifestare e certificare le proprie volontà dal punto di vista medico-sanitario in modo che esse siano rispettate quando egli non sarà più senziente.

La non somministrazione di sangue per i testimoni di Geova

A temi delicati quali il diritto alla vita e il rifiuto di cure sanitarie, si affiancano tematiche rilevanti come, ad esempio, la possibilità per i testimoni di Geova di scegliere di non ricevere una trasfusione di sangue sebbene ciò possa provocare cause irreversibili. La Corte si è espressa sostenendo che, se tale diniego da parte del paziente viene ribadito in seguito a consultazione medica e psicologica, esso deve essere necessariamente rispettato. L’esercizio di questo «non diritto» è derogato nel caso in cui la scelta riguardi un minore, dunque qualora la scelta sia stata presa dai genitori. La Corte ha stabilito che, in questo caso, deve essere nominato un tutore che autorizzi la trasfusione di sangue al fine di evitare un decorso fatale di una malattia.
In generale, aiutare qualcuno a non esercitare un diritto inviolabile non prevede una sanzione penale; il gesto, però, non è altresì lecito. Esiste un’infinita serie di comportamenti che sono allo stesso tempo leciti (in quanto non vietati penalmente) e non legittimi (perché compromettono l’esercizio di un diritto inalienabile).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il legame tra il diritto alla vita e il rifiuto di cure sanitarie secondo la costituzione italiana?
  2. Il diritto alla vita è strettamente connesso all'articolo 32 della costituzione italiana, che stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non entro i limiti della legge, rispettando sempre la persona umana.

  3. Come viene gestito il rifiuto di trasfusioni di sangue da parte dei testimoni di Geova?
  4. La Corte ha stabilito che il rifiuto di trasfusioni di sangue da parte dei testimoni di Geova deve essere rispettato se confermato dopo consultazione medica e psicologica, tranne nel caso di minori, dove un tutore può autorizzare la trasfusione per evitare esiti fatali.

  5. Qual è la posizione legale riguardo all'aiuto nel non esercitare un diritto inviolabile?
  6. Aiutare qualcuno a non esercitare un diritto inviolabile non comporta sanzioni penali, ma non è considerato lecito, poiché compromette l'esercizio di un diritto inalienabile.

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