Concetti Chiave
- Nel diritto romano, una vedova poteva ricevere beni dal marito con la condizione di non trasferirli a un'altra famiglia, limitando la capacità di fare testamento.
- Il legato di usufrutto consentiva alla moglie di utilizzare e fruire di una parte del patrimonio ereditario del marito durante la sua vita, senza cambiarne la destinazione economica.
- L'usufrutto riguardava beni inconsumabili e fruttiferi, che l'usufruttuario doveva restituire dopo l'utilizzo.
- A differenza delle servitù, l'usufrutto era legato alla persona e si estingueva con la morte o la capitis deminutio dell'usufruttuario, essendo intrasmissibile agli eredi.
- Per possedere la capacità giuridica completa nel diritto romano, era necessario essere liberi, cittadini romani e soggetti sui iuris, come il pater familias.
Indice
Concezione romana del patrimonio
Secondo la concezione romana, a una donna rimasta vedova il marito poteva lasciare beni affinché venisse rispettata una conditio sine qua non: il patrimonio non doveva essere trasferito a un’altra famiglia. La moglie, pertanto, non poteva fare testamento poiché in questo modo i beni sarebbero stati donati ai parenti della moglie, fuoriuscendo dunque dalla linea patrimoniale del marito. La donna, quindi, poteva lasciare tali beni esclusivamente ai figli avuti con il marito.
Istituto del legato di usufrutto
Per tutelare questa concezione, i romani introdussero l’istituto del legato di usufrutto. Alla moglie fu concesso il legato di usufrutto, attraverso il quale acquistava il diritto di usare e fruire di una quota (pro parte in divisa) del patrimonio ereditario del testatore vita natural durante.
Caratteristiche dell'usufrutto
Il diritto di usufrutto, dunque, è il diritto di usare (godere) e di usufruire (fare propri i frutti) di cose altrui fatta salvo la destinazione economica del bene.
L’usufrutto ha in oggetto una cosa inconsumabile e fruttifera: esso, dunque, prevede che il beneficiario dell’oggetto restituisca quest’ultimo dopo averne disposto e usufruito.
Estinzione dell'usufrutto
Mentre le servitù seguono le sorti del fondo, l’usufrutto segue sempre le sorti della persona. Pertanto, con la morte dell’usufruttuario e con la sua capitis deminutio, l’usufrutto si estingueva ed era intrasmissibile agli eredi.
Nel mondo romano, per godere della totale capacità giuridica bisognava fruire di tria status:
- essere liberi;
- essere cittadini romani;
- essere soggetti sui iuris (giuridicamente autonomi: ne è un esempio il pater familias).