Concetti Chiave
- Il diritto all'identità personale è stato formalmente riconosciuto per la prima volta in una sentenza della Corte di cassazione del 1985.
- Un caso celebre riguardava Umberto Veronesi, le cui dichiarazioni sul fumo furono distorte per promuovere le sigarette "leggere".
- La Corte di cassazione stabilì che il diritto all'identità personale protegge la rappresentazione globale delle caratteristiche individuali di una persona.
- Il diritto all'identità personale si distingue dal diritto alla riservatezza, in quanto mira a garantire una fedele rappresentazione sociale dell'individuo.
- La base costituzionale del diritto all'identità personale si trova nell'art. 2 della Costituzione, che tutela integralmente la persona umana.
Diritto all’identità personale e all’oblio
Il diritto all’identità personale trova il primo formale riconoscimento in una sentenza della Corte di cassazione del 1985 che chiuse una vicenda processuale legata ad alcune dichiarazioni dell’oncologo Umberto Veronesi. In un’intervista resa alla stampa Veronesi aveva illustrato, in termini scientifici e statistici, la relazione fra il fumo di sigarette e l’insorgere di patologie tumorali. A specifica domanda del giornalista l’oncologo rilevava come, a parità di sigarette fumate, vi fosse un rischio minore per la salute dell’individuo in caso di consumo di sigarette «leggere». Qualche tempo dopo una nota marca di sigarette, in un inserto di pubblicità redazionale, riportava fuori contesto e in termini apologetici il concetto espresso dal medico, in modo da trasmettere l’idea che le sigarette leggere riducessero della metà il rischio di cancro. A seguito dell’azione civile per risarcimento danni intentata da Veronesi per lesione del diritto al nome, la Corte di cassazione accoglieva la pretesa risarcitoria del ricorrente, ma sulla base di considerazioni del tutto diverse in punto di diritto. A parere dei giudici, infatti, il messaggio in questione violava il diritto alla sua identità personale, da intendersi come «formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (morali, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.)», che ne realizzano la personalità individuale nell’ambito della vita di relazione (cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769).
Il diritto all’identità personale ha un contenuto differente rispetto al diritto alla riservatezza: mentre il secondo mira a evitare che vengano rappresentate all’esterno le proprie vicende personali «non aventi un interesse socialmente apprezzabile», il primo assicura per un verso «la fedele rappresentazione della propria proiezione sociale» e, per un altro, la pretesa di essere percepito dagli altri per ciò che si ambisce a essere. La Corte di cassazione non si limitava a definire il contenuto del diritto, ma ne individuava anche il fondamento costituzionale, desunto dall’art. 2 Cost., il cui fine è proprio «quello di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali».
Domande da interrogazione
- Qual è stato il primo riconoscimento formale del diritto all'identità personale in Italia?
- In che modo il diritto all'identità personale differisce dal diritto alla riservatezza?
- Qual è il fondamento costituzionale del diritto all'identità personale secondo la Corte di cassazione?
Il primo riconoscimento formale del diritto all'identità personale in Italia è avvenuto con una sentenza della Corte di cassazione del 1985, legata a una vicenda processuale riguardante l'oncologo Umberto Veronesi.
Il diritto all'identità personale assicura la fedele rappresentazione della propria proiezione sociale e la percezione da parte degli altri di ciò che si ambisce a essere, mentre il diritto alla riservatezza mira a evitare la rappresentazione esterna di vicende personali senza interesse sociale.
La Corte di cassazione individua il fondamento costituzionale del diritto all'identità personale nell'articolo 2 della Costituzione, che tutela integralmente la persona umana in tutti i suoi modi essenziali di essere.