Concetti Chiave
- I diritti e obblighi dei soci sono definiti nel contratto associativo, con alcuni soci che contribuiscono solo con la loro opera personale e altri con contributi patrimoniali.
- I soci ordinari corrispondono contributi annui in denaro, ma gli aumenti non possono essere retroattivi, garantendo il diritto di recesso per evitare oneri finanziari non previsti.
- È illegale distinguere i soci tra categorie privilegiate, poiché tutti devono avere parità di diritti e doveri, indipendentemente dalla loro classificazione.
- Il contratto associativo può essere sciolto per mutuo consenso, ma ogni socio ha il diritto di recesso, mentre l'esclusione è possibile solo per gravi motivi, soggetti a valutazione giudiziaria.
- L'associazione si estingue per cause previste dall'atto costitutivo e, una volta liquidati i debiti, il patrimonio residuo viene destinato ad enti con scopi analoghi.
Indice
Diritti e obblighi degli associati
I diritti e gli obblighi dei membri di un’associazione sono enucleati all’interno del contratto associativo. Alcune categorie di associati conferiscono esclusivamente la propria opera personale; altri conferiscono l’obbligazione del contributo patrimoniale o di determinate prestazioni personali. La corresponsione di contributi annui in danaro è propria dei cosiddetti « soci ordinari ». Un aumento del loro ammontare può essere deliberato per il futuro, ma non può essere ammesso con forza retroattiva per il passato perché il socio deve avere garantita la possibilità di sottrarsi agli oneri patrimoniali con il recesso.
Parità e distinzione tra soci
Secondo un principio comunemente accolto, inoltre, i soci delle associazioni debbono avere parità di diritti e di doveri: la distinzione dei soci tra («benemeriti », «vitalizi », « sostenitori », « ordinari » ecc.), dunque, è illecita, perché attribuisce titoli più o meno privilegiati.
Tanto nelle associazioni giuridicamente riconosciute quanto in quelle prive di riconoscimento, la qualità di associato designa la posizione di parte nel rapporto contrattuale di associazione.
Recesso e esclusione dall'associazione
L’art. 1372 prevede che il contratto possa essere sciolto solo per mutuo consenso: tale principio trova una deroga nella facoltà di recesso riconosciuta ad ogni associato nel rispetto dell’esigenza di tutela della libertà individuale. Ad ogni associato è altresì riconosciuto il diritto alla permanenza nell’associazione e questi può essere escluso solo se sussistono gravi motivi, se l’associato è inadempiente o se la prestazione diviene impossibile per cause a lui imputabili: la presunta gravità dei motivi addotti a sostegno dell’esclusione deve essere valutata dal giudice; pertanto la deliberazione di esclusione deve essere motivata e, anche in questo caso, l’associato escluso può chiedere al giudice di annullarla o di ottenere un risarcimento dall’associazione. Talvolta le controversie possono essere rimesse al giudizio di un organo giudicante creato all’interno dell’associazione stessa, il collegio dei probiviri, le cui emissioni valgono come pronunce arbitrali: una volta che, con la conferma da parte dell’organo « giudicante » interno all’associazione, la deliberazione di esclusione abbia acquistato efficacia, l’associato escluso potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Estinzione e liquidazione dell'associazione
L’associazione si estingue per le cause previste dall’atto costitutivo: la scadenza dell’eventuale termine di durata), per deliberazione dell’assemblea, per il raggiungimento del suo scopo o per la sopraggiunta impossibilità di conseguirlo o per il venire a mancare di tutti gli associati. Il verificarsi di una causa di estinzione colloca l’associazione in stato di liquidazione: solo in seguito al pagamento di tutti i debiti dell’ente, questa sarà considerata estinta. L’eventuale patrimonio residuo sarà destinato dalla pubblica autorità ad altri enti che perseguono scopi analoghi.
Domande da interrogazione
- Quali sono i diritti e gli obblighi principali dei soci in un'associazione?
- In quali circostanze un socio può essere escluso da un'associazione?
- Come può un socio contestare la sua esclusione dall'associazione?
- Quali sono le cause di estinzione di un'associazione?
I diritti e gli obblighi dei soci sono definiti nel contratto associativo. I soci devono avere parità di diritti e doveri, e la distinzione tra soci con titoli privilegiati è considerata illecita.
Un socio può essere escluso solo per gravi motivi, inadempienza o impossibilità della prestazione per cause imputabili a lui. La gravità dei motivi deve essere valutata dal giudice.
Un socio escluso può chiedere al giudice di annullare la deliberazione di esclusione o ottenere un risarcimento. Le controversie possono essere giudicate anche da un organo interno, il collegio dei probiviri.
Un'associazione si estingue per cause previste dall'atto costitutivo, come la scadenza del termine di durata, deliberazione dell'assemblea, raggiungimento dello scopo, impossibilità di conseguirlo o mancanza di associati.