Concetti Chiave
- La traditio è un trasferimento di possesso qualificato che può portare all'acquisizione del bene tramite usucapione, protetto dall'azione erga omnes.
- La mancipatio consente il trasferimento diretto della proprietà ed è uno strumento giuridico per regolare passaggi di proprietà.
- La proprietà civile è protetta dall'azione reale di rivendica, mentre la proprietà pretoria è difesa dall'azione publiciana, una misura fittizia.
- L'azione publiciana permette di fingere il decorso del tempo necessario per l'usucapione, tutelando il possessore qualificato erga omnes.
- La rivendicazione di proprietà può essere contestata da un'eccezione, come l'exceptio rei venditae et traditae o l'exceptio doli nel caso di diverse cause negoziali.
Il possesso qualificato e l'usu capione
La traditio garantisce il possesso qualificato, che nel corso del tempo può trasformarsi nell’acquisto del bene attraverso l’usu capione. Il possesso qualificato è una forma particolare di possesso poiché esso è tutelato dall’azione espedibile erga omnes. Per i giuristi romani bisognava tutelare il periodo di tempo che intercorreva tra il momento dell’acquisizione del possesso e l’entrata in vigore dell’usu capione;
Mancipatio e proprietà civile
la mancipatio permette invece di acquisire la proprietà.
I romani hanno costituito gli atti traslativi idonei per regolamentare i passaggi di proprietà (attraverso la mancipatio).
La proprietà civile è tutelata dall’azione reale di rivendica. La proprietà pretoria (in bonis habere) è invece tutelata dall’azione publiciana. Il pretore Publicio istituì un’azione reale tramite cui il possessore qualificato poteva difendere il proprio diritto possessorio: si tratta della cosiddetta «actio fictio» o «actio publiciana», grazie alla quale era possibile sostenere, indipendentemente dalla verità, che fosse già decorso il tempo utile per usucapire un bene.
L’azione publiciana è pertanto definita fittizia perché consente di fingere che sia decorso il tempo utile all’usucapione. Mentre il proprietario effettivo di un bene può servirsi dell’azione reale di rivendica per tutelare il proprio diritto di proprietà, il possessore qualificato può avvalersi dell’azione publiciana; in entrambi i casi si tratta di azioni esperibili erga omnes. L’azione reale di rivendica può essere contrastata tramite un’eccezione. In generale, infatti, ci si difende da un’azione sempre tramite un’eccezione. Nella fattispecie, tale eccezione è definita «eccezione di cosa venduta e consegnata» (excetio rei venditae et traditae). Se alla base della traditio persisteva una diversa causa negoziale (una donazione) il proprietario bonitario poteva rivendicare il proprio diritto tramite l’exceptio doli.