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Concetti Chiave

  • Gli atti dichiarativi mirano a produrre certezze giuridiche e non sono generalmente impugnabili davanti al giudice amministrativo.
  • Gli atti politici, emessi da organi costituzionali, non sono considerati amministrativi e non possono essere impugnati secondo la legge.
  • Gli atti di alta amministrazione collegano la funzione di indirizzo politico con quella amministrativa e sono provvedimenti amministrativi.
  • I procedimenti per gli atti dichiarativi sono stati semplificati, ad esempio tramite l'autocertificazione.
  • La riforma consente all'amministrazione di modificare gli effetti di un provvedimento sotto specifiche condizioni, permettendo anche la sospensione in casi gravi.

Indice

  1. Funzione e natura delle dichiarazioni
  2. Semplificazione e organi costituzionali
  3. Riforma e sospensione dei provvedimenti

Funzione e natura delle dichiarazioni

- Funzione: produrre certezze giuridiche (certificati, verbali…)

- Sono dichiarazioni di scienza, non di volontà
- Inclusione tra i provvedimenti amministrativi dubbia

• di regola non sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

• disciplina: legge sul procedimento

potere di autotutela

silenzio dell’amministrazione.

Semplificazione e organi costituzionali

- I procedimenti sono stati semplificati, ad esempio attraverso le disposizioni di legge in materia di autocertificazione.

- Emanati da un organo costituzionale nell’esercizio della funzione di governo.

- Non sono atti amministrativi

- Non possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo. secondo la legge, mentre la giurisprudenza difficilmente esclude l’impugnazione.

- Sono provvedimenti amministrativi

- Sono atti di raccordo della funzione di indirizzo politico con quella amministrativa.

Riforma e sospensione dei provvedimenti

Riforma: l’amministrazione può modificare gli effetti del provvedimento per ragioni di legittimità o di merito purché sussistano i presupposti previsti per l’annullamento e per la revoca.

Sospensione: pone gli effetti del precedente provvedimento in uno stato di quiescenza e ne impedisce l’esecuzione. È ammessa in casi gravi e temporaneamente.

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