Concetti Chiave
- Gli atti dichiarativi mirano a produrre certezze giuridiche e non sono generalmente impugnabili davanti al giudice amministrativo.
- Gli atti politici, emessi da organi costituzionali, non sono considerati amministrativi e non possono essere impugnati secondo la legge.
- Gli atti di alta amministrazione collegano la funzione di indirizzo politico con quella amministrativa e sono provvedimenti amministrativi.
- I procedimenti per gli atti dichiarativi sono stati semplificati, ad esempio tramite l'autocertificazione.
- La riforma consente all'amministrazione di modificare gli effetti di un provvedimento sotto specifiche condizioni, permettendo anche la sospensione in casi gravi.
Indice
Funzione e natura delle dichiarazioni
- Funzione: produrre certezze giuridiche (certificati, verbali…)
- Sono dichiarazioni di scienza, non di volontà
- Inclusione tra i provvedimenti amministrativi dubbia
• di regola non sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.
• disciplina: legge sul procedimento
• potere di autotutela
• silenzio dell’amministrazione.
Semplificazione e organi costituzionali
- I procedimenti sono stati semplificati, ad esempio attraverso le disposizioni di legge in materia di autocertificazione.
- Emanati da un organo costituzionale nell’esercizio della funzione di governo.
- Non sono atti amministrativi
- Non possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo. secondo la legge, mentre la giurisprudenza difficilmente esclude l’impugnazione.
- Sono provvedimenti amministrativi
- Sono atti di raccordo della funzione di indirizzo politico con quella amministrativa.
Riforma e sospensione dei provvedimenti
Riforma: l’amministrazione può modificare gli effetti del provvedimento per ragioni di legittimità o di merito purché sussistano i presupposti previsti per l’annullamento e per la revoca.
Sospensione: pone gli effetti del precedente provvedimento in uno stato di quiescenza e ne impedisce l’esecuzione. È ammessa in casi gravi e temporaneamente.