Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 81 della Costituzione italiana rafforza il quorum deliberativo, promuovendo convergenze tra partiti di maggioranza e minoranza.
  • Questo articolo sottolinea la centralità del Parlamento e della legge, legando il deficit pubblico al rischio di impasse istituzionale.
  • La dialettica tradizionale tra Governo e Parlamento può risultare irrealistica, allontanandosi dal modello normativo ideale.
  • Le prassi politiche possono divergere dal modello costituzionale, creando nuove prassi all'interno della flessibilità costituzionale.
  • Il modello descritto rappresenta un ideale cui tendere, spesso non realizzato completamente nella pratica politica.

Dialettica Governo / Parlamento ex art. 81 Cost.

L’art. 81 rafforza il quorum deliberativo, e quindi inevitabilmente potrebbe rendere necessarie convergenze tra partiti di maggioranza e di minoranza. Metaforicamente, si potrebbe dire che l’art. 81 “crede” a tal punto nella centralità del Parlamento e della legge, nella responsabilità del corpo politico che si esprime attraverso le forme della democrazia rappresentativa, da condizionare la possibilità di fare deficit / indebitamento al rischio di un’impasse istituzionale, politica, e giuridica.

Cioè al rischio di una ingovernabilità della dimensione finanziaria delle situazioni di crisi (cioè dei riflessi sulla finanza pubblica), laddove una maggioranza qualificata non riuscisse a formarsi.

La dialettica Governo/Parlamento, letta in questo modo tradizionale, però, può rivelarsi spesso irrealistica, cioè non effettiva; il che, ovviamente, non vuol dire che essa sia “errata”, ma semplicemente che, nella loro flessibilità, le prassi politiche tendono ad allontanarsi dal modello normativo fin qui illustrato a cui questa dialettica tra organi costituzionali dovrebbe essere improntata.
Così questo modello finisce per configurarsi, sotto certi aspetti, come un ideale cui tendere, ma che non viene realizzato compiutamente.
La prassi politica può ovviamente allontanarsi dal modello nei limiti della sua flessibilità costituzionale, fino al punto di poter dar luogo a delle vere e proprie prassi costituzionali.

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