Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La delega di sicurezza nelle pubbliche amministrazioni richiede un atto scritto e il delegato deve avere adeguata professionalità ed esperienza.
  • Il delegato deve avere poteri e autonomia di spesa per organizzare, gestire e controllare compiti delegati, accettando per iscritto la responsabilità penale.
  • Non sono delegabili la valutazione dei rischi, il documento di valutazione dei rischi e la nomina del responsabile della prevenzione e protezione.
  • I dirigenti e preposti devono organizzare e vigilare sull'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute.
  • Il d.lgs. 81/2008 stabilisce obblighi di tutela della salute, tra cui valutazione e riduzione dei rischi e sostituzione di elementi pericolosi.

Delega in materia di sicurezza nelle pubbliche amministrazioni

Nelle pubbliche amministrazioni, la delega dell’obbligo di sicurezza può essere conferita solo se:
- è formalizzata mediante atto scritto;
- il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- al delegato sono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari e l’autonomia di spesa;
- il delegato accetta per iscritto la delega, divenendo penalmente responsabile qualora non ottemperi agli obblighi che si è assunto.
Vi sono elementi che non possono essere in alcun caso oggetto di delega: l’attività di valutazione dei rischi; l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (dvr); l’individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Le direttive emanate dal datore di lavoro o dal delegato devono essere attuate dai dirigenti, tenuti a organizzare l’attività lavorativa e a vigilare su di essa.

Tali obblighi gravano anche sui preposti, ossia su coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Il d.lgs. 81/2008 impone diversi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. In primo luogo, esso detta misure generali di tutela” della salute e della sicurezza dei lavoratori, tra le quali:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- l’eliminazione di questi rischi o la maggiore riduzione possibile degli stessi;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.

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