Concetti Chiave
- Il nostro ordinamento prevede norme speciali per categorie datoriali specifiche, come in agricoltura e per gli autoferrotranvieri.
- Le cooperative di produzione e lavoro hanno introdotto nel 2001 un doppio rapporto per i soci lavoratori, distinguendo tra rapporti autonomi e subordinati.
- I datori di lavoro pubblici sono assimilabili ai privati, ma rimangono soggetti a normative specifiche.
- Le società ibride, partecipate da enti pubblici, sono definite "società pubbliche" e gestiscono servizi pubblici locali.
- La successione tra datori di lavoro, sia per atto tra vivi che mortis causa, non interrompe i rapporti di lavoro ma può modificarli.
Indice
Disposizioni speciali per categorie datoriali
Il nostro ordinamento prevede disposizioni speciali per alcune determinate categorie datoriali. Oltre all’esempio più classico, quello relativo al rapporto di lavoro in agricoltura, ne esistono molti altri: si pensi alla normativa sugli autoferrotranvieri, concernente il rapporto di lavoro con le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto. La normativa, regolata da un risalente r.d. (regio decreto), prevede numerose norme speciali in materia di regime delle mansioni e del potere disciplinare.
Cooperative di produzione e lavoro
Un’ulteriore situazione peculiare riguarda le cooperative di produzione e lavoro, dove, in passato i soci prestavano la propria opera assoggettati al potere direttivo, senza tuttavia essere considerati lavoratori subordinati. Per superare questo «bug normativo», nel 2001 è stato istituito il meccanismo del doppio rapporto (societario e di lavoro), in virtù del quale il socio lavoratore deve intrattenere con la società un rapporto di lavoro che, in base al regolamento interno della cooperativa, può essere autonomo o subordinato, anche se comunque meno protetto rispetto alla classica subordinazione.
Carattere pubblico del datore di lavoro
L’ipotesi di specialità più importante è quella legata al carattere pubblico del datore di lavoro, ormai assimilabile a quello privato, che però resta ancora assoggettato a una normativa assestante.
L’ultima fattispecie speciale riguarda le società ibride, cioè privatistiche dal punto di vista giuridico ma partecipate da enti pubblici. Ci si riferisce con l’espressione «società pubbliche»: ne sono esempio le società che gestiscono servizi pubblici locali.
Infine, per quanto riguarda la figura del datore di lavoro bisogna tener conto di un ultimo aspetto: la successione tra datori (o trasferimento d’azienda), realizzabile per atto tra vivi o mortis causa. Essa non ha effetti interruttivi del rapporto di lavoro, che si trasferisce automaticamente in capo al nuovo datore di lavoro. Ciò, ovviamente, non esclude che a seguito della successione la regolamentazione del rapporto possa subire modifiche.
Domande da interrogazione
- Quali sono le categorie datoriali che hanno disposizioni speciali nel nostro ordinamento?
- Come viene gestito il rapporto di lavoro nelle cooperative di produzione e lavoro?
- Cosa caratterizza il datore di lavoro pubblico rispetto a quello privato?
Il nostro ordinamento prevede disposizioni speciali per categorie datoriali come il settore agricolo e gli autoferrotranvieri, con normative specifiche per il regime delle mansioni e il potere disciplinare.
Nelle cooperative di produzione e lavoro, dal 2001 è stato istituito il meccanismo del doppio rapporto, dove il socio lavoratore deve avere un rapporto di lavoro che può essere autonomo o subordinato, secondo il regolamento interno della cooperativa.
Il datore di lavoro pubblico, sebbene assimilabile a quello privato, è ancora soggetto a una normativa distinta, specialmente nel caso delle società ibride che gestiscono servizi pubblici locali.