Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I rapporti tra stati nel diritto internazionale sono sinallagmatici, sia in ambito civile che penale.
  • Un fatto illecito non richiede necessariamente un danno materiale per essere tale, come dimostrano violazioni di spazi sovrani.
  • Il danno giuridico è implicito nella violazione di un obbligo, riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia.
  • Obblighi di prevenzione richiedono che la violazione causi danno materiale o economico, con enfasi su ambiente e trattamento degli stranieri.
  • La colpa è considerata un elemento soggettivo e non parte del fatto illecito internazionale.

Il danno e la colpa nel diritto internazionale

Sul piano del diritto internazionale, i rapporti tra gli stati sono prettamente sinallagmatici. Ciò vale sia nell’ambito civilistico che in quello penalistico. In quest’ultimo ambito, alcuni giuristi hanno ritenuto che un fatto illecito si possa considerare tale solo nel caso in cui arrechi un danno materiale. Questa tesi, però, renderebbe inefficaci molte regole fondamentali di diritto internazionale: si pensi, ad esempio, alla violazione degli spazi aerei o marini soggetti alla sovranità territoriale di uno stato, che pur non provocando un danno materiale evidente costituisce una rilevante violazione giuridica.

Per questo motivo, sul piano internazionale il danno è sempre insito nella stessa violazione dell’obbligo in questione (danno giuridico), la cui validità è stata riconosciuta dalla CIG con particolare riferimento alla violazione degli obblighi erga omnes, preposti alla tutela di valori universali e indivisibili: in questo caso il danno è invocabile anche da soggetti non materialmente lesi).
Esistono, però, alcuni obblighi la cui violazione si perfeziona nel caso in cui essa provochi un danno materiale o economico: si tratta dei cosiddetti «obblighi di prevenzione», come quello sul trattamento degli stranieri e su attività di tipo industriale che potrebbero causare danni all’ambiente. In relazione all’ultima tipologia di obblighi, recentemente diverse convenzioni internazionali hanno imposto agli stati il divieto di usare il proprio territorio in modo nocivo per stati terzi attraverso i cosiddetti «obblighi di diligenza».
Proprio come il danno materiale, anche la colpa non è annoverata tra gli elementi costitutivi del fatto illecito internazionale. Essa, infatti, si configura come elemento puramente soggettivo dell’organo (individuo) che adotta il comportamento in contrasto con un obbligo internazionale.
In sostanza, dunque, in ambito internazionale colpa e danno possono essere imputati sulla base di regole diverse rispetto a quelle vigenti sul piano nazionale.

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