Concetti Chiave
- L'inderogabilità in peius delle norme lavoristiche è stata criticata perché il legislatore non sempre sa cosa sia meglio per i lavoratori.
- In passato, la legge ha ammesso eccezioni all'inderogabilità, permettendo ai contratti collettivi di derogare a trattamenti legali in casi urgenti.
- Le eccezioni sono ammesse solo se monitorate e approvate da sindacati rappresentativi, come RSA e RSU, per tutelare gli interessi dei lavoratori.
- Negli anni recenti, il venir meno dell'inderogabilità è sempre più liberalizzato, definito come «modello flessibile».
- Nonostante il modello flessibile, le fonti lavoristiche tendono a privilegiare l'inderogabilità in peius, con deroghe sempre più diffuse.
Indice
Critiche all'inderogabilità in peius
L’istituto dell’inderogabilità in peius delle norme lavoristiche è stato criticato da molti giuristi: quando emana un nuovo procedimento, il legislatore non può avere l’assoluta certezza di cosa sia meglio o peggio per l’interesse dei lavoratori, quindi impedire la successiva modifica delle condizioni fissate dalla legge può risultare ampiamente limitativo.
Eccezioni al principio dell'inderogabilità
In passato, infatti, la legge ha spesso ammesso eccezioni al principio dell’inderogabilità, soprattutto in momenti particolarmente urgenti. In questi casi, i contratti collettivi potevano prevedere norme derogatorie in peius a trattamenti di matrice legale. Per raggiungere questo risultato, le norme legislative di rinvio venivano riqualificate affinché potessero consentire alle fonti delegate di prevedere una disciplina diversa rispetto a quella stabilita in precedenza.
Ruolo dei sindacati nelle deroghe
Quest’eccezione è ammessa solo a patto che la codificazione dei trattamenti derogatori sia monitorata e approvata dai sindacati più rappresentativi (RSA o RSU). Per quanto riguarda le RSA, il rinvio è ammesso solo se l’ente è espressione di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in modo da evitare la stipulazione di contratti non corrispondenti agli effettivi interessi dei lavoratori. Le RSU, invece, esprimono sempre le esigenze degli occupati, quindi non richiedono particolare attenzione.
Evoluzione del modello flessibile
Fino alla seconda metà dello scorso secolo il venir meno dell’inderogabilità era ammesso solo nel caso di emergenze legislative, ma negli anni recenti esso è stato sempre più liberalizzato. Questo criterio di risoluzione dei conflitti fra fonti lavoristiche è stato definito «modello flessibile» ed è stato affiancato a quello rigido.
Tendenze attuali nelle fonti lavoristiche
Al di là della distinzione teorica fra modello rigido e flessibile, dal punto di vista pratico le fonti lavoristiche tendono a privilegiare il principio dell’inderogabilità in peius (regola generale). Ciononostante, la previsione di deroghe all’inderogabilità è sempre più incentivata e diffusa.
Domande da interrogazione
- Quali sono le critiche principali all'inderogabilità in peius delle norme lavoristiche?
- In quali circostanze sono ammesse eccezioni al principio dell'inderogabilità?
- Come si è evoluto il modello flessibile nel contesto delle fonti lavoristiche?
Le critiche principali riguardano l'incertezza del legislatore nel determinare cosa sia meglio per i lavoratori, rendendo limitativo impedire modifiche successive alle condizioni fissate dalla legge.
Le eccezioni sono ammesse in momenti urgenti, dove i contratti collettivi possono prevedere norme derogatorie in peius, a condizione che siano monitorate e approvate dai sindacati più rappresentativi.
Il modello flessibile, che permette deroghe all'inderogabilità, è stato sempre più liberalizzato negli anni recenti, affiancandosi al modello rigido e diventando una pratica più diffusa.