Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'inderogabilità in peius delle norme lavoristiche è stata criticata perché il legislatore non sempre sa cosa sia meglio per i lavoratori.
  • In passato, la legge ha ammesso eccezioni all'inderogabilità, permettendo ai contratti collettivi di derogare a trattamenti legali in casi urgenti.
  • Le eccezioni sono ammesse solo se monitorate e approvate da sindacati rappresentativi, come RSA e RSU, per tutelare gli interessi dei lavoratori.
  • Negli anni recenti, il venir meno dell'inderogabilità è sempre più liberalizzato, definito come «modello flessibile».
  • Nonostante il modello flessibile, le fonti lavoristiche tendono a privilegiare l'inderogabilità in peius, con deroghe sempre più diffuse.

Criteri di risoluzione del conflitto fra legge e contratto collettivo (modello flessibile)

L’istituto dell’inderogabilità in peius delle norme lavoristiche è stato criticato da molti giuristi: quando emana un nuovo procedimento, il legislatore non può avere l’assoluta certezza di cosa sia meglio o peggio per l’interesse dei lavoratori, quindi impedire la successiva modifica delle condizioni fissate dalla legge può risultare ampiamente limitativo.
In passato, infatti, la legge ha spesso ammesso eccezioni al principio dell’inderogabilità, soprattutto in momenti particolarmente urgenti.

In questi casi, i contratti collettivi potevano prevedere norme derogatorie in peius a trattamenti di matrice legale. Per raggiungere questo risultato, le norme legislative di rinvio venivano riqualificate affinché potessero consentire alle fonti delegate di prevedere una disciplina diversa rispetto a quella stabilita in precedenza.
Quest’eccezione è ammessa solo a patto che la codificazione dei trattamenti derogatori sia monitorata e approvata dai sindacati più rappresentativi (RSA o RSU). Per quanto riguarda le RSA, il rinvio è ammesso solo se l’ente è espressione di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in modo da evitare la stipulazione di contratti non corrispondenti agli effettivi interessi dei lavoratori. Le RSU, invece, esprimono sempre le esigenze degli occupati, quindi non richiedono particolare attenzione.

Fino alla seconda metà dello scorso secolo il venir meno dell’inderogabilità era ammesso solo nel caso di emergenze legislative, ma negli anni recenti esso è stato sempre più liberalizzato. Questo criterio di risoluzione dei conflitti fra fonti lavoristiche è stato definito «modello flessibile» ed è stato affiancato a quello rigido.
Al di là della distinzione teorica fra modello rigido e flessibile, dal punto di vista pratico le fonti lavoristiche tendono a privilegiare il principio dell’inderogabilità in peius (regola generale). Ciononostante, la previsione di deroghe all’inderogabilità è sempre più incentivata e diffusa.

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