Concetti Chiave
- L'articolo 46 afferma che chi commette un reato costretto da violenza fisica irresistibile non è punibile, e la responsabilità ricade sull'autore della violenza.
- Il costringimento fisico è distinto dalla forza maggiore perché è esercitato da un individuo su un altro per compiere un'azione criminosa.
- I presupposti dell'azione sono elementi che precedono il reato, conosciuti ma non voluti dal reo, come l'oggetto materiale e il soggetto passivo.
- Il divieto di analogia in materia penale impedisce di estendere una norma a situazioni non espressamente previste dalla legge.
- Le leggi eccezionali e temporanee hanno applicazione limitata a situazioni straordinarie e sono definite dal legislatore nel tempo e nell'ambito di applicazione.
Costringimento fisico → l’art. 46 afferma che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o, comunque, sottrarsi». Del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza, c.d. soggetto coartante.
Definizione → il costringimento fisico costituisce una specificazione della forza maggiore. Infatti si tratta di una forza irresistibile che non promana dalla natura, bensì da un soggetto che si serve materialmente di un altro essere umano per realizzare l’obiettivo criminoso.
Anche in questo caso l’autore materiale del fatto non agit sed agitur: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un soggetto è costretto con la forza da un altro a falsificare un documento.
Nota: è possibile applicare l’art. 46 solo se la volontà del soggetto agente è coartata in maniera assoluta; invece, se sussistono margini di scelta si ricade nella diversa ipotesi della coazione morale ex art. 54.
Presupposti dell'azione criminosa
I presupposti dell’azione sono elementi che precedono l’azione criminosa: possono essere conosciuti dal reo, ma non da questi voluti.
I presupposti dell’azione (o del reato) sono: l’oggetto materiale dell’azione; la norma penale; il bene giuridico; il soggetto passivo; il soggetto passivo, ecc.
Divieto di analogia in materia penale
Divieto di analogia in materia penale
Il divieto di analogia in materia penale → non è possibile applicare il criterio di interpretazione analogica per estendere gli effetti di una determinata fattispecie a un’altra.
Art. 1 C.P. → nessuno può essere punito per un fatto che non è espressamente preveduto dalla legge come reato.
Art. 199 C.P. → nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza fuori dei casi dalla legge preveduti.
Per capire se ci si trova dinanzi a una disposizione più favorevole occorre operare un raffronto tra la disciplina prevista dalla vecchia norma e quella introdotta dalla nuova.
Quinto comma → il principio della retroattività nel senso più favorevole al reo non opera rispetto alle leggi temporanee ed eccezionali.
Leggi eccezionali → si definiscono tali quelle leggi che operano solo quando persiste uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dall’ordinario (guerre, epidemie, terremoti, ecc.).
Leggi temporanee → è lo stesso legislatore a prefissare il termine della loro operatività.
Una disciplina peculiare riguarda anche le leggi finanziarie: le disposizioni in esse contenute si applicano solo ai fatti commessi durante la vigenza della relativa legge.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di costringimento fisico secondo l'articolo 46?
- Quali sono i presupposti dell'azione criminosa?
- Cosa stabilisce il divieto di analogia in materia penale?
Il costringimento fisico è definito come una forza irresistibile esercitata da un soggetto su un altro, costringendolo a commettere un atto criminoso senza possibilità di resistenza o sottrazione. L'autore della violenza è responsabile del fatto commesso.
I presupposti dell'azione criminosa includono elementi come l'oggetto materiale dell'azione, la norma penale, il bene giuridico, e il soggetto passivo. Questi elementi precedono l'azione e possono essere conosciuti dal reo, ma non voluti da esso.
Il divieto di analogia in materia penale stabilisce che non è possibile estendere gli effetti di una fattispecie a un'altra tramite interpretazione analogica. Nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto dalla legge come reato, e le misure di sicurezza non possono essere applicate al di fuori dei casi previsti dalla legge.