Concetti Chiave
- L'obbligo di prestare gli alimenti si basa sulla solidarietà familiare e coinvolge coniugi, discendenti, affini e fratelli/sorelle secondo un ordine stabilito dalla legge.
- Nella famiglia nucleare, l'obbligo alimentare ha un ruolo secondario rispetto al dovere di contribuzione tra coniugi e figli conviventi.
- Il diritto agli alimenti sorge dallo stato di bisogno dell'alimentando e la misura è determinata in base al bisogno e alle condizioni economiche dell'obbligato.
- Gli alimenti possono essere somministrati tramite un assegno periodico o accogliendo l'alimentando in casa, con decisioni finali affidate al giudice in caso di disaccordo.
- L'obbligazione alimentare è personale e termina con la morte dell'obbligato, ma può essere modificata in base al mutamento delle condizioni economiche delle parti coinvolte.
Indice
Solidarietà familiare e obbligo alimentare
L’obbligo di prestare gli alimenti trova il proprio fondamento nella solidarietà familiare (433). Esso grava anche sul donatario. L’obbligazione alimentare sui componenti della famiglia è disciplinata dall’Art.433, che stabilisce un ordine tra essi, ponendo al primo posto il coniuge, quindi i soggetti legati da un rapporto di discendenza (figli e discendenti prossimi, genitori e ascendenti prossimi), successivamente gli affini in linea retta (generi, nuore, suoceri) ed infine i fratelli e le sorelle.
Funzione residuale nella famiglia nucleare
Nell’ambito della famiglia nucleare (cioè formata da genitori e figli) l’obbligo alimentare finisce con l’avere una funzione residuale: tra i coniugi opera, ai sensi dell’Art 143, il dovere di contribuzione, a cui è tenuto anche il figlio finché dura la convivenza. Nell’ipotesi di separazione addebitata ad un coniuge, a favore dei figli e del coniuge è dovuto il mantenimento. L’ obbligazione di mantenimento si ritiene caratterizzata da un contenuto più ampio rispetto quello alimentare poiché è riferita al parametro del tenore di vita familiare, al quale il beneficiario deve essere messo in grado di partecipare.
Presupposti e modalità di somministrazione
Ai sensi dell’Art 438, Il presupposto del sorgere del diritto a ricevere gli alimenti è costituito dallo stato di bisogno di chi non sia in grado di soddisfare le proprie necessità di vita. La relativa misura si determina In proporzione del bisogno dell’alimentando e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Gli alimenti sono dovuti dal momento della domanda giudiziale o della costituzione in mora dell’obbligato.
Circa le modalità di somministrazione, essi possono essere prestati mediante un assegno periodico o mantenendo direttamente dall’alimentando nella propria casa: in ultima analisi, in caso di divergenti pensieri tra le parti, è il giudice a determinare il modo di somministrazione degli alimenti.
Modifiche e cessazione dell'obbligazione
L’obbligazione degli alimenti è destinata a restare collegata alla sussistenza dei relativi presupposti. Di conseguenza se mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvederà alla cessazione, riduzione o aumento dell’obbligazione degli alimenti.
Infine, l’obbligazione ha natura personale e quindi cessa con la morte dell’obbligato (448).
Domande da interrogazione
- Qual è il fondamento dell'obbligo di prestare gli alimenti?
- Come si determina la misura degli alimenti?
- Cosa accade se cambiano le condizioni economiche delle parti coinvolte nell'obbligazione alimentare?
L'obbligo di prestare gli alimenti si basa sulla solidarietà familiare, come stabilito dall'Art. 433, e coinvolge anche il donatario.
La misura degli alimenti si determina in proporzione al bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, secondo l'Art. 438.
Se cambiano le condizioni economiche di chi somministra o riceve gli alimenti, l'autorità giudiziaria può decidere la cessazione, riduzione o aumento dell'obbligazione.