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Concetti Chiave

  • L'obbligo di prestare gli alimenti si basa sulla solidarietà familiare e coinvolge coniugi, discendenti, affini e fratelli/sorelle secondo un ordine stabilito dalla legge.
  • Nella famiglia nucleare, l'obbligo alimentare ha un ruolo secondario rispetto al dovere di contribuzione tra coniugi e figli conviventi.
  • Il diritto agli alimenti sorge dallo stato di bisogno dell'alimentando e la misura è determinata in base al bisogno e alle condizioni economiche dell'obbligato.
  • Gli alimenti possono essere somministrati tramite un assegno periodico o accogliendo l'alimentando in casa, con decisioni finali affidate al giudice in caso di disaccordo.
  • L'obbligazione alimentare è personale e termina con la morte dell'obbligato, ma può essere modificata in base al mutamento delle condizioni economiche delle parti coinvolte.

Indice

  1. Solidarietà familiare e obbligo alimentare
  2. Funzione residuale nella famiglia nucleare
  3. Presupposti e modalità di somministrazione
  4. Modifiche e cessazione dell'obbligazione

Solidarietà familiare e obbligo alimentare

L’obbligo di prestare gli alimenti trova il proprio fondamento nella solidarietà familiare (433). Esso grava anche sul donatario. L’obbligazione alimentare sui componenti della famiglia è disciplinata dall’Art.433, che stabilisce un ordine tra essi, ponendo al primo posto il coniuge, quindi i soggetti legati da un rapporto di discendenza (figli e discendenti prossimi, genitori e ascendenti prossimi), successivamente gli affini in linea retta (generi, nuore, suoceri) ed infine i fratelli e le sorelle.

Funzione residuale nella famiglia nucleare

Nell’ambito della famiglia nucleare (cioè formata da genitori e figli) l’obbligo alimentare finisce con l’avere una funzione residuale: tra i coniugi opera, ai sensi dell’Art 143, il dovere di contribuzione, a cui è tenuto anche il figlio finché dura la convivenza. Nell’ipotesi di separazione addebitata ad un coniuge, a favore dei figli e del coniuge è dovuto il mantenimento. L’ obbligazione di mantenimento si ritiene caratterizzata da un contenuto più ampio rispetto quello alimentare poiché è riferita al parametro del tenore di vita familiare, al quale il beneficiario deve essere messo in grado di partecipare.

Presupposti e modalità di somministrazione

Ai sensi dell’Art 438, Il presupposto del sorgere del diritto a ricevere gli alimenti è costituito dallo stato di bisogno di chi non sia in grado di soddisfare le proprie necessità di vita. La relativa misura si determina In proporzione del bisogno dell’alimentando e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Gli alimenti sono dovuti dal momento della domanda giudiziale o della costituzione in mora dell’obbligato.

Circa le modalità di somministrazione, essi possono essere prestati mediante un assegno periodico o mantenendo direttamente dall’alimentando nella propria casa: in ultima analisi, in caso di divergenti pensieri tra le parti, è il giudice a determinare il modo di somministrazione degli alimenti.

Modifiche e cessazione dell'obbligazione

L’obbligazione degli alimenti è destinata a restare collegata alla sussistenza dei relativi presupposti. Di conseguenza se mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvederà alla cessazione, riduzione o aumento dell’obbligazione degli alimenti.

Infine, l’obbligazione ha natura personale e quindi cessa con la morte dell’obbligato (448).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il fondamento dell'obbligo di prestare gli alimenti?
  2. L'obbligo di prestare gli alimenti si basa sulla solidarietà familiare, come stabilito dall'Art. 433, e coinvolge anche il donatario.

  3. Come si determina la misura degli alimenti?
  4. La misura degli alimenti si determina in proporzione al bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, secondo l'Art. 438.

  5. Cosa accade se cambiano le condizioni economiche delle parti coinvolte nell'obbligazione alimentare?
  6. Se cambiano le condizioni economiche di chi somministra o riceve gli alimenti, l'autorità giudiziaria può decidere la cessazione, riduzione o aumento dell'obbligazione.

Domande e risposte

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