Concetti Chiave
- Il matrimonio e il contratto sono entrambi atti giuridici basati sul consenso delle parti, ma il matrimonio non crea rapporti patrimoniali diretti.
- A differenza dei contratti, il matrimonio è un legame affettivo primario, con eventuali conseguenze economiche secondarie.
- Il consenso matrimoniale non è vincolante fino alla celebrazione ufficiale, permettendo ai promessi sposi di ritirarsi informalmente prima dell'atto.
- La promessa di matrimonio ha rilevanza legale, consentendo la restituzione dei doni o il risarcimento in caso di rifiuto ingiustificato.
- Il matrimonio è un atto giuridico formale e solenne, richiede la presenza di testimoni e la dichiarazione ufficiale dell'ufficiale di stato civile.
Matrimonio e contratto - Differenze e analogie
Tradizionalmente, matrimonio e contratto vengono considerati come specie di un medesimo genere: il negozio giuridico, concetto estraneo al codice civile. L’atto di matrimonio è, come il contratto, l’incontro di due dichiarazioni di volontà (atto descrittivo ma non precettivo); a differenza del contratto, però, il matrimonio non costituisce fra le parti un rapporto patrimoniale. Il contratto, infatti, si può definire come accordo tra due o più parti destinato a definire, costituire o modificare un rapporto patrimoniale. Proprio come il contratto, il matrimonio si fonda sul consenso manifestato dalle parti, che confluisce nell’incontro delle loro volontà. Tuttavia, mentre il contratto attiene a rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica (ciò vale sia nei contratti a titolo oneroso che nei contratti a titolo gratuito), il matrimonio costituisce un rapporto prima di tutto affettivo, sebbene da esso possano successivamente scaturire aspetti di natura economica, che però si configurano come elementi secondari dell’atto giuridico tipico del matrimonio, fondato sul consenso delle parti che dà vita alla nascita di un legame primariamente affettivo (art. 107). Il consenso matrimoniale non ha valore vincolante: fino al momento in cui l’atto del matrimonio ha luogo ciascuno dei due coniugi può liberamente e informalmente retrocedere dall’intenzione di unirsi in matrimonio. La promessa di matrimonio non è tuttavia irrilevante: l’art. 80 prevede che il promittente possa domandare la restituzione dei doni entro un anno dall’altrui rifiuto di celebrare il matrimonio. L’art. 81, ancora, dispone che il promittente che, senza giusto motivo, si rifiuti di dare attuazione alla promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico, è tenuto a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
L’art. 107 dispone che «nel giorno indicato dalle parti, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione». Il consenso delle parti è considerato elemento necessario ma non sufficiente: fino al momento in cui l’ufficiale dello stato civile non dichiara coniugi le due parti, il matrimonio è considerato non avvenuto (se, ad esempio, una delle due parti morisse nell’intervallo intercorrente tra la pronuncia del «sì» e la dichiarazione di unione da parte dell’ufficiale dello stato civile, il matrimonio si considererebbe mai avvenuto).
Il matrimonio si configura come atto giuridico (dichiarazione di volontà), tipico, formale e solenne. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni, mediante foglio affisso nell’ingresso della casa comunale, che mantengono la propria validità per 180 giorni. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno successivo alla pubblicazione (art. 99)
Domande da interrogazione
- Qual è la principale differenza tra matrimonio e contratto secondo il testo?
- In che modo il consenso delle parti è importante nel matrimonio?
- Cosa prevede l'articolo 80 riguardo alla promessa di matrimonio?
- Quali sono i requisiti formali per la celebrazione del matrimonio?
La principale differenza è che il matrimonio non costituisce un rapporto patrimoniale tra le parti, mentre il contratto è destinato a definire, costituire o modificare un rapporto patrimoniale.
Il consenso delle parti è fondamentale per il matrimonio, ma non è sufficiente da solo; il matrimonio è considerato avvenuto solo quando l'ufficiale dello stato civile dichiara le parti unite in matrimonio.
L'articolo 80 prevede che il promittente possa richiedere la restituzione dei doni entro un anno dal rifiuto dell'altra parte di celebrare il matrimonio.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, valide per 180 giorni, e può avvenire a partire dal quarto giorno successivo alla pubblicazione.