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Concetti Chiave

  • Articolo 36 stabilisce il diritto a una retribuzione proporzionata e adatta a garantire una vita dignitosa, definendo anche la durata massima delle giornate e settimane lavorative.
  • Articolo 37 garantisce parità di retribuzione tra uomini e donne e tutela il lavoro delle mamme e dei minori, con specifiche disposizioni sulla maternità obbligatoria e facoltativa.
  • Articolo 38 assicura uno stipendio mensile ai cittadini inabili al lavoro, con distinzioni tra assistenza sociale e previdenza sociale.
  • Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stabilisce i minimi retributivi per garantire un'esistenza libera e dignitosa, come indicato nell'articolo 36.
  • Il diritto al riposo settimanale è garantito, e le ferie non possono essere monetizzate, salvo casi di licenziamento, dimissioni o pensionamento.

Articolo 35: regole principali del diritto del lavoro

Indice

  1. Diritto alla retribuzione
  2. Parità di genere e maternità
  3. Tutela sociale e previdenza

Diritto alla retribuzione

Articolo 36: diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto con cui si possa garantire a se e alla famiglia una vita dignitosa. Stabilisce la durata massima di una giornata lavorativa, di una settimana lavorativa e un mese lavorativo. La legge tollera che si può superare il massimo giornaliero se poi le ore vengono ricompensate con quelle settimanali o mensili. Diritto al riposo settimanale, almeno un giorno di riposo, dipende da quello che dice il contratto. Non puoi rinunciare alle ferie a necessità del riposo, non possono essere monetizzate. Eccezione quando vieni licenziato, vieni dimesso o vai in pensione, in quel caso possono essere monetizzate.

Parità di genere e maternità

Articolo 37: stesse retribuzioni uomini-donne (primo comma). Mamme lavoratrici, maternità obbligatoria, stipendio pieno (secondo comma). Maternità facoltativa, fino al compimento dell’anno del bambino, stipendio ridotto. Questo articolo tutela la donna e non l’uomo (in casi questi permessi possono essere concessi anche ai padri). L’articolo tutela anche il lavoro dei minori, deve essere pagato come un adulto.

Tutela sociale e previdenza

Articolo 38: tutela i cittadini inabili al lavoro e gli assicura uno stipendio mensile. L’assistenza sociale si attua nell’età antecedente alla pensione. La previdenza sociale si attua quando entra nell’età pensionabile.
Articolo 39: sindacati

Contratto collettivo (ccnl): fra i sindacati dei dipendenti e dei datori, stabilisce i minini retributivi (minimo sindacale, quello che dovrebbe riuscire a garantire un’esistenza libera e dignitosa dell’articolo 36) uguali per tutti, può essere richiamato nei contratti individuali

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