Concetti Chiave
- Il referendum abrogativo e quello costituzionale sono definiti "referendum dal basso" poiché possono essere richiesti direttamente dal popolo, a differenza dei referendum in Francia.
- Il referendum costituzionale riguarda l'entrata in vigore di una riforma costituzionale, mentre il referendum abrogativo concerne l'abrogazione di leggi ordinarie già in vigore.
- L'articolo 75 della Costituzione italiana regola il referendum abrogativo, richiedendo la richiesta di cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
- Il referendum abrogativo necessita di una maggioranza qualificata per essere approvato, con un quorum strutturale e funzionale specificato dall'articolo 75.
- Il referendum abrogativo non è ammesso per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, indulto e trattati internazionali; possono partecipare tutti i cittadini elettori della Camera dei deputati.
Costituzione italiana - Articoli 75 e 138 a confronto
È fondamentale distinguere il referendum abrogativo da quello costituzionale. Entrambi sono definiti «referendum dal basso» poiché possono essere richiesti direttamente dal popolo, a differenza di quanto accade, ad esempio, in Francia, dove il referendum può essere richiesto esclusivamente dagli organi istituzionali (referendum dall’alto).
Il referendum costituzionale stabilisce se una riforma costituzionale debba entrare in vigore o meno; il referendum abrogativo, invece, riguarda leggi ordinarie già promulgate ed entrate in vigore: esso, pertanto, è successivo alla pubblicazione di una legge.
L’articolo 75 stabilisce che è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La costituzione, inoltre, riserva esclusivamente alla legge la disciplina del referendum abrogativo: l’articolo 75, infatti, stabilisce che la legge determina le modalità di attuazione del referendum.
L’articolo 75 mette in luce un’ulteriore sostanziale differenza tra referendum abrogativo e referendum costituzionale: quest’ultimo tiene conto della maggioranza relativa, mentre il referendum abrogativo richiede necessariamente la maggioranza qualificata. L’articolo 75, infatti, sancisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (quorum strutturale), e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum funzionale).
Anche il voto referendario è considerato una fonte del diritto, sebbene in senso negativo: esso determina un effetto innovativo sull’ordinamento poiché si propone di circoscrivere l’efficacia di una specifica legge presente all’interno dell’ordinamento tramite il voto popolare.
L’articolo 75, infine, stabilisce che non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra il referendum abrogativo e quello costituzionale secondo la Costituzione italiana?
- Quali sono i requisiti per richiedere un referendum abrogativo secondo l'articolo 75?
- Quali leggi non possono essere soggette a referendum abrogativo secondo l'articolo 75?
Il referendum costituzionale decide se una riforma costituzionale debba entrare in vigore, mentre il referendum abrogativo riguarda l'abrogazione di leggi ordinarie già in vigore.
È necessario che lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.