Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • L'articolo 19 della Costituzione italiana garantisce la libertà di religione, permettendo la pratica religiosa individuale e collettiva, e la propaganda nel rispetto del buon costume.
  • Lo Statuto albertino riconosceva il cattolicesimo come religione di Stato, mentre la Costituzione attuale assicura la libertà religiosa per tutti i culti.
  • La libertà di coscienza dei non credenti è anche tutelata, sebbene ci sia dibattito su quale articolo della Costituzione la protegga.
  • La libertà di culto è un tema centrale nelle società multietniche, coinvolgendo aspetti come luoghi di culto e simboli religiosi in pubblico.
  • L'articolo 33 afferma la libertà della scienza e la promozione della ricerca, con riflessioni sui suoi limiti da stabilirsi per legge.

Indice

  1. Libertà di religione nella costituzione
  2. Libertà di coscienza e ateismo
  3. Sfide del pluralismo religioso
  4. Libertà della scienza e ricerca

Libertà di religione nella costituzione

La Costituzione dedica alla libertà di religione l’art. 19: esso garantisce la libertà religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa. Invece lo Statuto albertino, all’art. 1, riconosceva la religione cattolica come sola religione dello Stato, mentre gli altri culti esistenti erano solo tollerati. Nell’ordinamento repubblicano si assicura a chiunque la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individualmente sia, ed è questa l’innovazione maggiore rispetto allo Statuto, collettivamente, di farne propaganda e praticarne il culto in privato o in pubblico nel solo rispetto del buon costume. A questo è rivolto anche l’art. 20 Cost., relativo agli enti ecclesiastici.

Libertà di coscienza e ateismo

Anche qui l’affermazione della libertà implica la garanzia del suo aspetto negativo: la libertà di coscienza dei non credenti (v. sentt. 117/1979, 234/1984, 149/1995, 334/1996, tutte relative al giuramento). Parte della dottrina sostiene, al contrario, che la libertà dell’ateo di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della religione sia tutelata dall’art. 21, non dall’art. 19.

Sfide del pluralismo religioso

Oggi è in particolare la libertà di culto a essere sempre più al centro dell’attenzione, in società multietniche e, molto più di un tempo, multireligiose. Essa rappresenta un terreno di prova tutt’altro che agevole per il pluralismo religioso: si pensi ad aspetti come la costruzione di luoghi di culto, al riconoscimento di giorni di astensione dal lavoro diversi dalla domenica, al diritto di indossare in luoghi pubblici segni religiosi distintivi come il velo islamico e così via.

Libertà della scienza e ricerca

La Costituzione afferma la libertà della scienza (art. 33.1) e affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica (art. 9.1).

Il riconoscimento della libertà della scienza impone una serie di riflessioni: sul suo contenuto; sulla scelta del costituente di dedicarvi una disposizione autonoma rispetto all’art. 21; sull’individuazione dei limiti alla ricerca scientifica, da stabilirsi comunque con legge.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale innovazione dell'articolo 19 della Costituzione italiana rispetto allo Statuto albertino?
  2. L'articolo 19 della Costituzione italiana introduce la libertà di professare la propria fede religiosa non solo individualmente ma anche collettivamente, permettendo la propaganda e la pratica del culto in privato o in pubblico, rispettando il buon costume.

  3. Come viene garantita la libertà di coscienza dei non credenti secondo la Costituzione italiana?
  4. La libertà di coscienza dei non credenti è garantita come aspetto negativo della libertà religiosa, con alcune sentenze che ne discutono il giuramento, mentre parte della dottrina ritiene che sia tutelata dall'articolo 21.

  5. Quali sono le sfide attuali per la libertà di culto in una società multireligiosa?
  6. Le sfide attuali per la libertà di culto includono la costruzione di luoghi di culto, il riconoscimento di giorni di astensione dal lavoro diversi dalla domenica e il diritto di indossare segni religiosi distintivi in luoghi pubblici.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community