Concetti Chiave
- L'articolo 2 della Costituzione italiana riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
- La legge ha il compito di specificare come tutti, cittadini e non cittadini, debbano adempiere ai doveri di solidarietà indicati dall'articolo 2.
- La giurisprudenza costituzionale ha collegato il dovere di solidarietà politica al dovere di difesa della Patria, evidenziando il legame tra diritti e doveri.
- Sentenze della Corte hanno esteso il concetto di solidarietà sociale a situazioni come l'equo canone per conviventi o il rispetto dell'identità sessuale.
- L'articolo 2 è visto come una clausola aperta, suggerendo che l'espansione dei diritti di libertà implica anche l'espansione dei doveri previsti dalla legge.
Articolo 2 della Costituzione italiana
Fra i numerosi richiami che la Costituzione italiana fa ai doveri, uno dei più importanti è senz’altro quello contenuto nell’articolo 2. Esso è costituito da un comma unico: afferma che la Repubblica (cioè l’ordinamento nella sua interezza e in tutte le sue componenti istituzionali) «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» e contestualmente «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
È evidente che sta alla legge individuare le forme specifiche attraverso le quali ognuno, in questo caso sia cittadino sia non cittadino, è chiamato ad adempiere a quei doveri. In ogni caso la formula impiegata si riferisce a concetti ampi, a «principi» più che a «regole» in senso stretto.La giurisprudenza costituzionale ha fatto talvolta riferimento ai doveri inderogabili richiamati dall’art. 2. Nella sent. 164/1985 la Corte ha collegato il dovere di solidarietà politica al dovere di difesa della Patria, peraltro espressamente sancito dall’art. 52.1 Cost.
In alcune sentenze ha evocato il dovere di solidarietà sociale, per esempio ritenendo che esso giustificasse l’estensione dell’equo canone ai conviventi ancorché non sposati, diversamente da quanto la legge allora prevedeva (sent. 404/1988); ovvero facendovi rientrare il caso di una persona che, tenuta per legge a occupare stabilmente la casa per la quale aveva ottenuto un mutuo agevolato, si era trasferita allo scopo di assistere il padre infermo (sent. 19/1994). In un’altra sentenza la Corte ha sottolineato che il diritto a rettificare l’attribuzione della propria identità sessuale, conferito dalla legge, va rispettato dagli altri membri della collettività sempre in nome del dovere di solidarietà sociale (sent. 161/1985).
Anche nel caso dei doveri ci si può chiedere se l’art. 2 sia da considerare clausola riassuntiva dei doveri menzionati esplicitamente in Costituzione, o sia da considerare invece clausola aperta all’individuazione di nuovi doveri inderogabili. La conclusione prevalente è che a un ampliarsi dei diritti di libertà non possa non corrispondere un ampliarsi dei doveri, i quali però, allorché incidano su libertà coperte da riserva di legge, devono essere anch’essi necessariamente previsti dalla legge (v. sent. 252/1983).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo dell'articolo 2 della Costituzione italiana riguardo ai diritti e doveri?
- Come la giurisprudenza costituzionale ha interpretato i doveri di solidarietà?
- L'articolo 2 può essere considerato una clausola aperta per nuovi doveri?
L'articolo 2 della Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La giurisprudenza costituzionale ha collegato i doveri di solidarietà a vari contesti, come il dovere di difesa della Patria e l'estensione dell'equo canone ai conviventi non sposati, evidenziando l'importanza del rispetto dei diritti individuali in nome della solidarietà sociale.
Sì, l'articolo 2 può essere visto come una clausola aperta per l'individuazione di nuovi doveri inderogabili, con l'idea che l'ampliamento dei diritti di libertà debba corrispondere a un ampliamento dei doveri, purché previsti dalla legge.