Concetti Chiave
- La legge 76 del 2016 disciplina le unioni civili e la convivenza di fatto, offrendo una regolamentazione organica per quest'ultima.
- La convivenza di fatto è basata su un legame affettivo stabile e spontaneo, riconosciuto come diritto individuale e sociale.
- Prima del 2012, non esisteva un obbligo giuridico di assistenza tra conviventi, solo obbligazioni morali non esigibili.
- In caso di convivenza in un'abitazione di una delle parti, l'altra parte ha il diritto di reintegro come detentore qualificato.
- I conviventi di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali tramite un contratto scritto, essenziale per definire contributi e regime patrimoniale.
Indice
Regolamentazione delle convivenze di fatto
Mentre i primi 35 commi dell’articolo di cui consta la legge 76 del 2016 sono dedicati alle unioni civili, i commi 36 e successivi disciplinano la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso. La seconda parte della legge conferisce al fenomeno una regolamentazione organica che prima era assente. Si tratta di un istituto trasversale ad hoc che, fino al 2016, aveva trovato un riconoscimento solo episodico e sporadico. Questa forma di convivenza è caratterizzata dal sussistere del medesimo legame affettivo di cui consta la convivenza tra persone di sesso opposto. In entrambi i casi, infatti, essa è fondata sulla spontaneità e sulla stabilità del vincolo affettivo, che ex art. 2 Cost. è stato considerato un vero e proprio diritto proprio della persona e della sua formazione sociale.
Obblighi patrimoniali tra conviventi
Prima del 2012, i rapporti patrimoniali tra conviventi non prevedevano l’obbligo di assistenza materiale e morale, il quale poteva essere adempiuto solo in quanto considerato un’obbligazione naturale, cioè esigibile non giuridicamente ma solo moralmente. Tali obbligazioni non ammettono l’azione di ripetizione: non possono essere pretese ma, una volta adempiute, sono soggette al regime della soluti retentio (non si può esigere indietro ciò che è stato dato). Alla cessazione della convivenza, dunque, la parte economicamente più debole non può pretendere l’assistenza materiale ma, se ricevuta, può ritenerla come propria senza doverla restituire.
Diritti di abitazione e convivenza
In caso di convivenza di abitazione di una delle due parti, l’altra si configura come detentore qualificato: ad essa è concessa l’azione di reintegro, azione possessoria di natura cautelare che ne preserva il titolo di detentore qualificato nei diritti di godimento sul bene.
Il comma 36 dell’articolo di cui consta la legge 76 del 2016 dispone che sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. L’accertamento della convivenza è provato dalla scheda anagrafica, la quale non ha una funzione costituiva bensì esclusivamente probatoria. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita comune tramite forma scritta a pena di nullità: il contratto di convivenza può contenere l’indicazione di convivenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, il regime della comunione legale dei beni. Questi tre elementi costituiscono dunque il contenuto minimo del suddetto contratto.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra le unioni civili e la convivenza di fatto secondo la legge 76 del 2016?
- Come vengono gestiti i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto?
- Quali diritti ha un convivente di fatto in caso di cessazione della convivenza?
La legge 76 del 2016 dedica i primi 35 commi alle unioni civili, mentre i commi 36 e successivi disciplinano la convivenza di fatto, che è regolamentata in modo organico per la prima volta.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali tramite un contratto scritto, che deve includere l'indicazione di convivenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime della comunione legale dei beni.
Alla cessazione della convivenza, la parte economicamente più debole non può pretendere l'assistenza materiale, ma se ricevuta, può trattenerla senza doverla restituire, grazie al regime della soluti retentio.