Concetti Chiave
- La Convenzione di Bruxelles del 1924, recepita in Italia nel 1928, è fondamentale per la responsabilità dei vettori marittimi di cose a livello internazionale.
- Si applica ai trasporti internazionali, definiti come quelli tra paesi diversi, anche se il paese di destinazione non aderisce alla Convenzione.
- Il trasporto internazionale richiede l'emissione di una polizza di carico, che descrive le caratteristiche della merce trasportata.
- La Convenzione può applicarsi anche senza i presupposti standard, se previsto espressamente nei contratti tramite la clausola "Paramount Close".
- Adotta un regime di responsabilità presunta per il vettore marittimo, richiedendo al danneggiato solo la prova del danno e del suo avvenimento durante il trasporto.
Convenzione di Bruxelles del 1924
La Convenzione di Bruxelles del 1924 ha una validità pressoché illimitata nel panorama internazionale. In Italia, essa è stata recepita nel 1928. Tutt’oggi essa costituisce la fonte di riferimento in materia di responsabilità dei vettori marittimi di cose poiché dal 1924 la Convenzione è stata più volte innovata.
I presupposti di applicazione della suddetta convenzione sono diversi. In via generale, essa si applica ai trasporti qualificati come «internazionali»: sono definiti tali i trasporti che denotano un trasferimento da un luogo a un altro appartenente a un Paese diverso.
Anche nel caso in cui non ricorrano i suddetti presupposti, la convenzione può trovare applicazione sulla base di quanto espressamente previsto dalle parti. Spesso, all’interno dei contratti viene inserita un’apposita clausola denominata «Paramount Close», secondo la quale il trasporto viene assoggettato alla disciplina dettata dalla Convenzione di Bruxelles.
La Convenzione di Bruxelles accoglie il regime della responsabilità presunta del vettore marittimo di merci. Pertanto, il soggetto danneggiato deve limitarsi a provare il danno subito e che il danno si sia verificato durante il trasporto. Il danneggiato non deve in alcun modo provare la colpa del vettore: gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, dunque, sono particolarmente leggeri.
Una volta che questi avrà dimostrato i due elementi sopraindicati, sorgerà automaticamente responsabilità in capo al vettore, presunta sulla base del solo fatto del trasporto.