Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le contromisure specifiche coinvolgono la violazione dello stesso obbligo precedentemente violato, mentre quelle aspecifiche violano obblighi diversi.
  • Il diritto internazionale accetta contromisure specifiche se rispettano il principio di proporzionalità, garantendo un rapporto di equivalenza con la violazione subita.
  • Un esempio di contromisura specifica è il rifiuto di dialogo diplomatico in risposta a un'analoga chiusura diplomatica.
  • La sentenza del 1978 tra USA e Francia ha stabilito che le contromisure aspecifiche devono rispettare il criterio della proporzionalità.
  • Nel caso USA-Francia, la contromisura aspecifica degli USA è stata giudicata illecita poiché il danno economico era sproporzionato rispetto alla violazione subita.

Indice

  1. Distinzione tra contromisure specifiche e aspecifiche
  2. Principio di proporzionalità nelle contromisure
  3. Caso USA-Francia e contromisure aspecifiche

Distinzione tra contromisure specifiche e aspecifiche

La Commissione di diritto internazionale ha distinto le contromisure specifiche da quelle aspecifiche: le prime indicano la violazione dello stesso obbligo precedentemente violato dallo stato danneggiante (comportamenti di reciprocità); le seconde, invece, denotano la violazione di un obbligo diverso da quello violato dallo stato danneggiante (comportamenti non reciproci).

Principio di proporzionalità nelle contromisure

Il diritto internazionale considera ammissibili le contromisure specifiche, adottate mediante la violazione di un obbligo differente da quello precedentemente violato. Affinché la contromisura sia considerata lecita, però, è necessario che fra questa è la violazione subita vi sia un rapporto di equivalenza (principio di proporzionalità): se, ad esempio, uno stato rifiuta l’apertura di un dialogo diplomatico con un altro stato, quest’ultimo potrà legittimamente rifiutarsi di instaurare dialoghi diplomatici in futuro (proporzionalità), ma non potrà in alcun caso giustificare un attacco armato a danno del primo stato.

Caso USA-Francia e contromisure aspecifiche

I requisiti di liceità delle contromisure aspecifiche sono stati definiti nella sentenza del 1978 fra USA e Francia relativamente all’accordo sui servizi aerei del 1946.

La Francia aveva vietato alla compagnia statunitense Pan Am di effettuare scali a Londra per la tratta compresa fra la costa occidentale americana e gli aeroporti francesi. In risposta, gli USA avevano sospeso i voli Air France su Los Angeles.

Secondo gli USA, la contromisura aspecifica era lecita: essa, infatti, riguardava il medesimo obbligo violato dalla Francia; il giudice di merito, però, ha respinto la tesi americana, sostenendo che il danno economico subito da Air France era maggiore di quello subito da Pan Am.

Dunque, la contromisura aspecifica è lecita solo se, oltre a riguardare la violazione del medesimo obbligo, rispetta il criterio della proporzionalità.

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