Concetti Chiave
- Il contratto è la principale fonte di obbligazioni nel codice civile, distinto dall'atto giuridico che ha effetti predeterminati.
- A differenza dell'atto giuridico, il contratto produce effetti basati sulla volontà dichiarata dalle parti coinvolte.
- L'articolo 1321 del codice civile definisce il contratto come un accordo per costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.
- Il contratto può essere annullato in caso di errore motivo, come stipulazioni basate su false condizioni di fatto.
- L'errore ostativo si verifica quando c'è un errore nella dichiarazione e richiede il riconoscimento dall'altra parte per l'annullamento.
Il contratto come fonte di obbligazione
Il quarto libro del codice civile si fonda sul contratto e non sull’atto. La disciplina sulle fonti delle obbligazioni vede come elemento centrale non l’atto bensì il contratto. Mentre l’atto giuridico ha dei contenuti predeterminati e produce effetti nei soli casi previsti dalla legge )tipicità), il contratto è una fonte dell’obbligazione frutto dell’incontro tra due o più dichiarazioni di volontà, di cui diviene espressione.
Il contratto, in particolare, è espressione di una volontà dichiarata (che tiene previamente conto degli effetti). Dunque, mentre l’atto giuridico produce esclusivamente effetti tipici (gli effetti di un atto si realizzano a prescindere dalla consapevolezza di chi li pone in essere), il contratto è atto a produrre solo ed esclusivamente gli effetti dichiarati dai contraenti. La promessa unilaterale (art. 1987) costituisce un esempio caratteristico di atto giuridico: la promessa unilaterale produce effetti obbligatori esclusivamente ammessi dalla legge.L’art. 1321 definisce il contratto come «l’accordo tra due o più parti rivolto a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico». Il contratto, dunque, tiene conto non tanto di ciò che si vuole, bensì di ciò che si dichiara, ossia della volontà dichiarata.
Il contratto può essere annullato in presenza di specifici requisiti:
- errore motivo: valuta i motivi per cui si è erroneamente stipulato un contratto (esso sussiste nel caso in cui, ad esempio, un soggetto conclude un contratto convinto di condizioni di fatto false);
- errore ostativo: esso risiede nella dichiarazione (dire, nel momento della stipulazione del contratto, «ti do cento marchi» anziché «cento euro» dà vita a un errore ostativo. L’errore ostativo ha la medesima disciplina dell’errore motivo. Affinché esso produca la nullità del contratto è necessario che l’altro contraente lo riconosca.