Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le successioni mortis causa non utilizzano il contratto per trasferire l'eredità, che avviene per legge o testamento.
  • Il contratto può intervenire indirettamente nelle successioni, attraverso condizioni come la premorienza del de cuius.
  • I contratti con effetti post mortem permettono il trasferimento di beni condizionato alla morte del de cuius.
  • Questi contratti sono considerati a favore di terzi, con la morte del de cuius come condizione per esigere la prestazione.
  • L'autonomia contrattuale è limitata quando tutela interessi non patrimoniali, ma è pienamente riconosciuta per i diritti patrimoniali.

Indice

  1. Successioni mortis causa
  2. Condizioni sospensive e contratti
  3. Autonomia contrattuale e limiti

Successioni mortis causa

Non tutte le categorie patrimoniali del diritto civile presentano un legame con il contratto: è il caso delle successioni mortis causa; l’eredità si devolve per legge o testamento, quindi lo strumento contrattuale non è mai adoperato in tale ambito. Ma anche in questo campo il contratto può intervenire, sebbene solo indirettamente.

Condizioni sospensive e contratti

Il de cuius potrebbe decidere di lasciare un bene a un determinato soggetto, ma solo a condizione che si verifichi la c.d. premorienza; il termine indica la circostanza in cui un soggetto, in questo caso il de cuius, muore prima di un altro, il donatario. Al verificarsi di questa condizione sospensiva avverrà il trasferimento del bene oggetto del lascito: il passaggio di proprietà sarà realizzato mediante un contratto con effetti post mortem. Esso è annoverato fra i contratti a favore di terzi: la morte dello stipulante (de cuius) costituisce il termine a partire dal quale il terzo può esigere la prestazione promessa a suo favore.

Autonomia contrattuale e limiti

Mentre l’ordinamento favorisce l’autoregolamentazione dei diritti patrimoniali di cui ciascuno è titolare, l’autonomia contrattuale è sottoposta a molti più limiti quando mira alla tutela di interessi non patrimoniali.

Dunque, l’autonomia è pienamente riconosciuta nei confronti dell’avere del soggetto (diritti patrimoniali, appunto ciò che si ha), ma non rispetto ai diritti della persona (l’essere del soggetto, ciò che si è).

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