Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'Italia è stata condannata dalla Corte europea per il respingimento in mare di migranti verso la Libia, violando diversi articoli della Cedu.
  • La sentenza ha evidenziato la mancanza di una valutazione individuale e di protezione per i migranti respinti.
  • La Corte di Strasburgo ha anche condannato l'Italia per il respingimento di richiedenti asilo verso la Grecia, senza possibilità di chiedere asilo in Italia.
  • Secondo la Corte, i respingimenti collettivi non sono giustificabili, anche in base al regolamento di Dublino, e devono rispettare la Cedu.
  • L'espulsione indiscriminata di stranieri dall'Italia può portare a procedimenti penali in ambito comunitario.

Condanne comunitarie per espulsione ingiustificata degli stranieri

L’Italia è stata condannata per un’operazione di respingimento in mare verso la Libia ai danni di ventiquattro potenziali richiedenti asilo, somali ed eritrei, parte di un gruppo più ampio di migranti intercettati nel maggio 2009 da unità navali italiane. La Corte europea ha ritenuto che questa operazione configurasse una violazione dell’art. 3 (proibizione della tortura) e dell’art.

13 (diritto a un ricorso effettivo) della Cedu, nonché dell’art. 4 del protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) . Testimonianze credibili riferivano, infatti, che in Libia migranti e richiedenti asilo erano sottoposti ad arresti sistematici, detenzioni arbitrarie, torture ed espulsioni verso i paesi di origine in presenza di gravi rischi di violazione dei diritti umani. La sentenza ha evidenziato che i ricorrenti erano stati respinti senza una valutazione della situazione individuale di ciascuno e senza la possibilità di attivare alcuna forma di tutela.

A medesime conclusioni è giunta la sentenza Sharifi c. Italia e Grecia del 21 ottobre 2014, con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato il nostro paese per il respingimento di potenziali richiedenti asilo verso i porti greci da cui erano transitati. Le autorità italiane li avevano immediatamente rinviati in Grecia, privandoli di qualsiasi possibilità di chiedere asilo in Italia, basandosi sull’errata convinzione che la gestione delle relative procedure fosse di esclusiva competenza greca: secondo la Corte, nessuna forma di respingimento collettivo e indiscriminato può essere giustificata in base al regolamento di Dublino, che deve essere in ogni caso applicato in modo compatibile con la Cedu. L’espulsione in blocco, disposta senza aver avviato alcuna procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, aveva inoltre indirettamente favorito il rimpatrio da parte delle autorità greche nel paese di provenienza dove i ricorrenti (cittadini afghani) erano esposti al rischio di trattamenti inumani e degradanti.
In sintesi, quindi, l’espulsione ingiustificata degli stranieri dal territorio italiano implica solitamente l’avvio di un procedimento penale in ambito comunitario.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le violazioni commesse dall'Italia nell'operazione di respingimento in mare verso la Libia?
  2. L'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 3 (proibizione della tortura), dell'art. 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Cedu, e dell'art. 4 del protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri).

  3. Cosa ha stabilito la sentenza Sharifi c. Italia e Grecia riguardo ai respingimenti verso la Grecia?
  4. La sentenza ha stabilito che l'Italia ha violato i diritti dei potenziali richiedenti asilo respingendoli in Grecia senza possibilità di chiedere asilo in Italia, basandosi erroneamente sulla competenza esclusiva greca, contravvenendo al regolamento di Dublino e alla Cedu.

  5. Quali sono le conseguenze dell'espulsione ingiustificata degli stranieri dal territorio italiano?
  6. L'espulsione ingiustificata degli stranieri comporta solitamente l'avvio di un procedimento penale in ambito comunitario, come evidenziato dalle condanne della Corte europea.

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