Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'Italia accoglie chi teme persecuzioni nel proprio paese per motivi come credo religioso, opinioni politiche o orientamento sessuale, offrendo lo status di rifugiato.
  • La protezione internazionale è regolata dai decreti legislativi 251/2007 e 25/2008, che implementano le direttive europee e ampliano le disposizioni della Convenzione di Ginevra.
  • Oltre ai rifugiati, la protezione sussidiaria è concessa a chi rischia gravi danni in caso di rientro nel paese d'origine, anche senza i requisiti per lo status di rifugiato.
  • Se la protezione internazionale è negata, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che costituisce la forma di protezione più riconosciuta.
  • Il regolamento di Dublino III disciplina le procedure d'asilo tra gli stati membri UE, mentre l'art. 10.4 Cost. regola l'estradizione, escludendo i reati politici, ma non il genocidio.

Requisiti di ammissione degli stranieri in Italia

L’Italia apre le sue porte a coloro i quali abbandonano il proprio paese a causa del fondato timore di essere perseguitati, ad esempio per il proprio credo religioso o per le proprie opinioni politiche o per il proprio orientamento sessuale. Questi possono chiedere lo status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York del 1967. In mancanza di una legge di attuazione dell’art.

10.3, l’istituto dell’asilo risulta in pratica assorbito nell’istituto del rifugio: nella legislazione vigente l’asilo non si configura come un diritto all’ingresso nel territorio dello Stato, ma coincide con il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (v. cass. civ., sez. I, 25 novembre 2005, n. 25028).

Le norme che disciplinano l’attribuzione della qualifica di rifugiato, o «beneficiario di protezione internazionale», si trovano nel d.lgs. 251/2007 e nel d.lgs. 25/2008, che attuano le direttive europee in materia, specificando e ampliando alcune disposizioni della Convenzione di Ginevra. Gode della protezione internazionale anche lo straniero che, pur non possedendo i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, correrebbe «un rischio effettivo di subire un grave danno» alla sua persona o alla sua incolumità in caso di rientro nel paese di origine (protezione sussidiaria). Qualora la richiesta di protezione internazionale sia negata, rimane comunque la possibilità prevista dal testo unico sull’immigrazione di ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nei fatti, quella umanitaria costituisce la forma di protezione riconosciuta nel maggior numero di casi (secondo i dati 2017, il 25% su circa 82 mila richieste esaminate, rispetto all’8% di rifugiati e all’8% di beneficiari di protezione sussidiaria). Una disciplina comune fra gli stati membri dell’Unione europea delle procedure di esame delle domande di asilo è prevista dal reg. (Ue) n. 604/2013, noto come regolamento di Dublino III .
Infine, l’art. 10.4 Cost. permette, in un’ottica di collaborazione fra stati nella repressione dei reati comuni, l’estradizione dello straniero tranne che per reati politici, esclusione che non si applica, in base alla l. cost. 1/1967, per i reati di genocidio (qualsiasi atto posto in essere con l’obiettivo di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti per ottenere lo status di rifugiato in Italia?
  2. In Italia, lo status di rifugiato può essere richiesto da chi teme persecuzioni nel proprio paese per motivi religiosi, politici o di orientamento sessuale, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al Protocollo di New York del 1967.

  3. Cosa succede se la richiesta di protezione internazionale viene negata?
  4. Se la richiesta di protezione internazionale viene negata, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è la forma di protezione più frequentemente riconosciuta.

  5. Qual è il ruolo del regolamento di Dublino III nelle procedure di asilo?
  6. Il regolamento di Dublino III stabilisce una disciplina comune tra gli stati membri dell'Unione Europea per l'esame delle domande di asilo, garantendo un approccio coordinato e uniforme.

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