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Concetti Chiave

  • Il fatto illecito è un atto doloso o colposo che causa un danno ingiusto e genera un'obbligazione risarcitoria.
  • È distinto dal contratto e rappresenta una delle fonti delle obbligazioni, noto anche come illecito extracontrattuale o acquiliano.
  • Gli elementi oggettivi del fatto illecito includono il comportamento umano, il danno ingiusto e la causalità adeguata.
  • Gli elementi soggettivi comprendono il dolo, ossia l'intenzione di provocare danno, e la colpa, dovuta a negligenza.
  • Il risarcimento copre principalmente i danni patrimoniali, mentre i danni non patrimoniali sono risarcibili solo se previsto dalla legge.

È fatto illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.(art 2043)
Il fatto illecito è una delle fonti delle obbligazioni. Si chiama anche illecito extra contrattuale o illecito acquliano. È una fattispecie completamente distinta dal contratto.

Art 2043 – risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso a risarcire questo danno.

Da un fatto illecito deriva un'obbligazione risarcitoria, che ha una dimensione pecuniaria.

Il fatto illecito presenta :
1. elementi oggettivi:
il fatto: è un comportamento umano, commissivo (fatto commissivo - quando è un'azione che il soggetto compie, di fare) od omissivo (di non fare; quando è una omissione; perché ci sia un'omissione ci deve essere un obbligo giuridico). qualunque fatto → è molto generale, ma in mancanza di specificazioni si applica tale e quale.

il danno ingiusto: contra IUS, il diritto, un danno che il diritto non permette avvenga, un danno che lede una situazione giuridica protetta.

causalità adeguata - un legame tra il fatto e il danno che sia consequenzialmente logico (di causa-effetto, per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo) e dove non ci siano interruzioni del legame causale, del ordine del fatto, quando il fatto è causa principale del danno, e non una delle concause. Però perché ci sia rapporto di causalità occorre che l'evento dannoso appaia come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso.

2. elementi soggettivi :
il dolo – l'intenzione di provocare l'evento dannoso (coscienza e volontà dell'azione)
la colpa – la mancanza di diligenza, di prudenza, di perizia: l'evento dannoso non è voluto, ma è provocato per negligenza.
Il fatto deve essere doloso o colposo: il dolo contrattuale (sono stato ingannato) NON C'ENTRA con il fatto illecito!! il dolo del fatto illecito è coscienza e volontà dell'azione. Colposo → è involontario, ma è colposo perché ho cagionato quei danni violando norme di prudenza. La norma può essere scritta oppure no.

Il risarcimento del danno: il danno risarcibile è di regola solo il danno patrimoniale, comprendente il danno emergente e il lucro cessante. I danni non patrimoniali (danni morali) sono risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli elementi oggettivi del fatto illecito?
  2. Gli elementi oggettivi del fatto illecito includono il fatto stesso, che può essere commissivo o omissivo, il danno ingiusto, che lede una situazione giuridica protetta, e la causalità adeguata, che stabilisce un legame logico di causa-effetto tra il fatto e il danno.

  3. Qual è la differenza tra dolo e colpa nel contesto del fatto illecito?
  4. Il dolo implica l'intenzione di provocare l'evento dannoso con coscienza e volontà dell'azione, mentre la colpa si riferisce alla mancanza di diligenza, prudenza o perizia, dove l'evento dannoso non è voluto ma è causato per negligenza.

  5. In quali casi i danni non patrimoniali sono risarcibili?
  6. I danni non patrimoniali, come i danni morali, sono risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Domande e risposte

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