Concetti Chiave
- Il fatto illecito è un atto doloso o colposo che causa un danno ingiusto e genera un'obbligazione risarcitoria.
- È distinto dal contratto e rappresenta una delle fonti delle obbligazioni, noto anche come illecito extracontrattuale o acquiliano.
- Gli elementi oggettivi del fatto illecito includono il comportamento umano, il danno ingiusto e la causalità adeguata.
- Gli elementi soggettivi comprendono il dolo, ossia l'intenzione di provocare danno, e la colpa, dovuta a negligenza.
- Il risarcimento copre principalmente i danni patrimoniali, mentre i danni non patrimoniali sono risarcibili solo se previsto dalla legge.
È fatto illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.(art 2043)
Il fatto illecito è una delle fonti delle obbligazioni. Si chiama anche illecito extra contrattuale o illecito acquliano. È una fattispecie completamente distinta dal contratto.
Art 2043 – risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso a risarcire questo danno.
Da un fatto illecito deriva un'obbligazione risarcitoria, che ha una dimensione pecuniaria.
Il fatto illecito presenta :
1. elementi oggettivi:
• il fatto: è un comportamento umano, commissivo (fatto commissivo - quando è un'azione che il soggetto compie, di fare) od omissivo (di non fare; quando è una omissione; perché ci sia un'omissione ci deve essere un obbligo giuridico). qualunque fatto → è molto generale, ma in mancanza di specificazioni si applica tale e quale.
• il danno ingiusto: contra IUS, il diritto, un danno che il diritto non permette avvenga, un danno che lede una situazione giuridica protetta.
• causalità adeguata - un legame tra il fatto e il danno che sia consequenzialmente logico (di causa-effetto, per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo) e dove non ci siano interruzioni del legame causale, del ordine del fatto, quando il fatto è causa principale del danno, e non una delle concause. Però perché ci sia rapporto di causalità occorre che l'evento dannoso appaia come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso.
2. elementi soggettivi :
• il dolo – l'intenzione di provocare l'evento dannoso (coscienza e volontà dell'azione)
• la colpa – la mancanza di diligenza, di prudenza, di perizia: l'evento dannoso non è voluto, ma è provocato per negligenza.
Il fatto deve essere doloso o colposo: il dolo contrattuale (sono stato ingannato) NON C'ENTRA con il fatto illecito!! il dolo del fatto illecito è coscienza e volontà dell'azione. Colposo → è involontario, ma è colposo perché ho cagionato quei danni violando norme di prudenza. La norma può essere scritta oppure no.
Il risarcimento del danno: il danno risarcibile è di regola solo il danno patrimoniale, comprendente il danno emergente e il lucro cessante. I danni non patrimoniali (danni morali) sono risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli elementi oggettivi del fatto illecito?
- Qual è la differenza tra dolo e colpa nel contesto del fatto illecito?
- In quali casi i danni non patrimoniali sono risarcibili?
Gli elementi oggettivi del fatto illecito includono il fatto stesso, che può essere commissivo o omissivo, il danno ingiusto, che lede una situazione giuridica protetta, e la causalità adeguata, che stabilisce un legame logico di causa-effetto tra il fatto e il danno.
Il dolo implica l'intenzione di provocare l'evento dannoso con coscienza e volontà dell'azione, mentre la colpa si riferisce alla mancanza di diligenza, prudenza o perizia, dove l'evento dannoso non è voluto ma è causato per negligenza.
I danni non patrimoniali, come i danni morali, sono risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge.