Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La communio nel mondo romano poteva essere volontaria o incidentale, a seconda che derivasse dalla volontà dei comproprietari o da circostanze indipendenti.
  • Ogni comproprietario nella communio aveva diritto a una quota ideale del bene, non a una parte materiale dell'intero.
  • Il principio del ius accrescendi prevedeva che la quota abbandonata da un comproprietario venisse redistribuita tra gli altri.
  • Giustiniano modificò le regole sulla manomissione del servo comune, rendendolo libero e imponendo il pagamento del valore delle quote agli altri comproprietari.
  • La divisione della communio poteva avvenire tramite l'actio communi dividundo, con modalità diverse a seconda della divisibilità del bene comune.

Concetto di communio nel mondo romano

Affianco al consortium, si sviluppò un altro modello di comproprietà: la communio. Essa poteva essere di due tipi: volontaria, quando la sua costituzione derivava dalla volontà di due o più persone (si pensi, ad esempio, a un contratto comune), o incidentale, quando si determinava indipendentemente dalla volontà dei comproprietari (come ad esempio nel caso della confusione, in cui si aveva la mescolanza fortuita di liquidi appartenenti a diversi titolari).

A differenza di quanto avveniva nel consortium ercto non cito, nella communio ciascun condomino non era titolare dell’intero bene, bensì solo di una quota (pars). A tal proposito le fonti romane parlano di pars pro in diviso: il concetto di quota determinava i diritti e i doveri di ogni contitolarere in relazione alla cosa di proprietà comune. La quota non era intesa come parte materiale dell’intero, bensì come parte ideale. Ciascun comproprietario non poteva compiere atti di disposizione giuridica che si riflettessero su tutta la cosa; egli aveva la sola facoltà di alienare la propria quota a un terzo che avrebbe preso il suo posto nella comunione o di costituire, sempre in relazione alla quota, un diritto reale minore o un pegno. A tal principio si affiancava il cosiddetto ius accrescendi: nel caso in cui uno dei comproprietari dismettesse la propria quota compiendone derelicto o manomettesse il servo comune, si aveva diritto di accrescimento nei confronti degli altri comproprietari; inoltre, l’abbandono della quota non la rendeva una res nullius, essa veniva invece ripartita fra gli altri comproprietari. Lo stesso valeva per la manomissione del servo comune: egli non veniva liberato ma valeva come derelicto della quota a vantaggio degli altri comproprietari. In età giustinianea quest’ultimo caso subì una profonda modifica: l’imperatore Giustiniano dispose che, in questo caso, lo schiavo diventava libero e chi lo avesse manomesso era tenuto a corrispondere agli altri comproprietari il valore delle loro quote. Ciascun comproprietario aveva la facoltà di disporre liberamente della cosa comune, senza però comprometterla o deteriorarla; qualora si verificasse quest’ultimo caso ogni altro comproprietario poteva esercitare un diritto di veto (ius prohibendi), che aveva l’effetto di paralizzare l’atto del condomino, il quale, volendo, avrebbe potuto richiedere una decisione generale. In età giustinianea si affermò la regola secondo cui, per le innovazioni del bene comune, si dovesse richiedere il consenso di tutti i comproprietari.
La divisione della comunione poteva essere richiesta da ciascun comproprietario tramite l’actio communi dividundo (azione di divisione della comunione). In tal caso, se la cosa era divisibile ciascuno dei proprietari ne conservava un corrispettivo corrispondente alla sua quota; se la cosa era indivisibile, invece, essa era assegnata ad uno o a più di uno con la conseguente creazione di una nuova communio con un minor numero di partecipanti, i quali erano però tenuti a versare ai precedenti comproprietari un conguaglio in denaro.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i due tipi di communio nel mondo romano?
  2. La communio poteva essere volontaria, derivante dalla volontà di due o più persone, o incidentale, determinata indipendentemente dalla volontà dei comproprietari.

  3. Come si differenzia la communio dal consortium ercto non cito?
  4. Nella communio, ciascun condomino era titolare solo di una quota ideale del bene, non dell'intero, e poteva alienare solo la propria quota.

  5. Cosa accadeva in caso di abbandono della quota da parte di un comproprietario?
  6. La quota non diventava res nullius ma veniva ripartita tra gli altri comproprietari, e si applicava il ius accrescendi.

  7. Quali modifiche apportò Giustiniano riguardo alla manomissione del servo comune?
  8. Giustiniano stabilì che il servo diventava libero e chi lo manometteva doveva compensare gli altri comproprietari per il valore delle loro quote.

Domande e risposte

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