Concetti Chiave
- La Commissione di garanzia è un ente super partes istituito nel 1990 con membri designati sia dal parlamento che esternamente.
- Valuta l'idoneità delle prestazioni indispensabili e della procedura di raffreddamento durante gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
- Può prevenire scioperi illegittimi esortando le parti a rinviarli o, nei casi più gravi, revocandoli.
- Possiede un potere sanzionatorio, esercitato d'ufficio o su richiesta dei consumatori, ma non può sanzionare direttamente i lavoratori.
- Le sanzioni disciplinari per lavoratori che scioperano illegittimamente includono rimproveri, multe o sospensioni fino a dieci giorni.
La commissione di garanzia è la prima autority che è stata introdotta nel nostro ordinamento (1990). I membri vengono scelti in parte con designazione parlamentare, in parte con designazione esterna. Essa è, anche se ciò non accade sempre, un ente super partes, terzo e imparziale.
Ruolo negli scioperi pubblici
Nell’ambito degli scioperi dei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di garanzia è spesso demandato il compito di valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili e della procedura di raffreddamento. In caso di non idoneità, essa è tenuta a formulare in prima istanza una nuova soluzione volta a individuare le prestazioni idonee.
Prevenzione e sanzioni
La Commissione è anche tenuta a prevenire gli scioperi illegittimi: laddove la Commissione di garanzia ritenga che le tempistiche e le caratteristiche dello sciopero si configurino come elementi di illegittimità, è immediatamente tenuta a esortare le parti a rinviarlo e, nei casi più gravi, può persino revocarlo.
Alla commissione di garanzia è anche demandata una competenza di carattere sanzionatorio: tale prerogativa può essere esercitata d’ufficio o previa sollevazione da parte dei consumatori. Il potere sanzionatorio è efficace nei confronti delle parti sociali o dei datori di lavoro, ma non dei lavoratori.
L’apparato sanzionatorio è previsto dall’articolo 4 della legge 146/1990. Talvolta può accadere che le norme legali o contrattuali sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali non vengano rispettate dal singolo lavoratore. Il diritto di sciopero, infatti, si esercita collettivamente ma appartiene al singolo. In questo caso il lavoratore che si astiene illegittimamente dalla prestazione lavorativa potrà essere punito tramite una sanzione disciplinare conservativa (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa o sospensione per dieci giorni).