Concetti Chiave
- La Commissione di garanzia (CGS) controlla solo le modalità degli scioperi, non le motivazioni dietro di essi.
- La CGS può dichiarare uno sciopero illegittimo se vi è violazione delle procedure come il preavviso o la conciliazione.
- In caso di inottemperanza, la CGS può imporre sanzioni doppie rispetto al solito per le violazioni degli scioperi dei servizi pubblici essenziali.
- Le sanzioni possono essere collettive, colpendo le organizzazioni sindacali, o amministrative, rivolte a dirigenti e responsabili di enti.
- In situazioni gravi che minacciano i diritti degli utenti, la CGS può richiedere l'intervento delle autorità competenti.
Prevenzione degli scioperi illegittimi
La Commissione di garanzia ha il dovere di prevenire gli scioperi illegittimi. Il controllo da essa esercitato però riguarda solo le modalità dell’astensione, non le motivazioni da cui questo scaturisce.
Quindi, dopo la proclamazione la CGS può rilevare l’illegittimità dello sciopero in caso di violazione del preavviso o del termine di rarefazione, mancato esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, ecc.
- collettive, cioè rivolte alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi associativi, oppure l’esclusione dalle trattative per un periodo di 2 mesi). Il compito di applicare le sanzioni spetta, nei fatti, al datore di lavoro;
- amministrative, a carico delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e dirigenti e responsabili di aziende e pubbliche amministrazioni.
Le delibere sanzionatorie della CGS possono essere impugnate dinanzi al giudice ordinario.
Infine, se la violazione è talmente grave da pregiudicare in maniera imminente i diritti degli utenti, la CGS può esortare l’intervento dell’autorità competente (ministro o prefetto).