Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Commissione di garanzia (CGS) controlla solo le modalità degli scioperi, non le motivazioni dietro di essi.
  • La CGS può dichiarare uno sciopero illegittimo se vi è violazione delle procedure come il preavviso o la conciliazione.
  • In caso di inottemperanza, la CGS può imporre sanzioni doppie rispetto al solito per le violazioni degli scioperi dei servizi pubblici essenziali.
  • Le sanzioni possono essere collettive, colpendo le organizzazioni sindacali, o amministrative, rivolte a dirigenti e responsabili di enti.
  • In situazioni gravi che minacciano i diritti degli utenti, la CGS può richiedere l'intervento delle autorità competenti.

Prevenzione degli scioperi illegittimi

La Commissione di garanzia ha il dovere di prevenire gli scioperi illegittimi. Il controllo da essa esercitato però riguarda solo le modalità dell’astensione, non le motivazioni da cui questo scaturisce.
Quindi, dopo la proclamazione la CGS può rilevare l’illegittimità dello sciopero in caso di violazione del preavviso o del termine di rarefazione, mancato esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, ecc.

In questi casi essa invia immediatamente una comunicazione all’organizzazione sindacale responsabile della proclamazione per certificare l’illegittimità. Se l’ente non agisce di conseguenza, la CGS inoltra un invito formale per richiedere l’annullamento dello sciopero. In caso di inottemperanza dell’invito la CGS può irrogare una sanzione dal valore doppio rispetto a quello generalmente previsto. In generale, infatti, la CGS può imporre sanzioni a chi non rispetta le modalità di sciopero dei servizi pubblici essenziali. Queste possono essere:

- collettive, cioè rivolte alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi associativi, oppure l’esclusione dalle trattative per un periodo di 2 mesi). Il compito di applicare le sanzioni spetta, nei fatti, al datore di lavoro;
- amministrative, a carico delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e dirigenti e responsabili di aziende e pubbliche amministrazioni.
Le delibere sanzionatorie della CGS possono essere impugnate dinanzi al giudice ordinario.
Infine, se la violazione è talmente grave da pregiudicare in maniera imminente i diritti degli utenti, la CGS può esortare l’intervento dell’autorità competente (ministro o prefetto).

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