Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le commissioni permanenti del Parlamento svolgono la fase istruttoria in diverse modalità: referente, redigente o legislativa.
  • In sede redigente, la commissione formula un testo semi-definitivo che l'aula vota senza possibilità di modifiche.
  • Il procedimento in sede legislativa consente l'approvazione diretta della legge in commissione, evitando il passaggio in assemblea, se c'è un ampio consenso.
  • Il procedimento legislativo non è applicabile a determinate materie come quelle costituzionali, elettorali e di bilancio, che richiedono il voto dell'assemblea.
  • Storicamente, molte leggi venivano approvate in sede legislativa, ma oggi questo fenomeno è meno comune a causa dei cambiamenti nel sistema politico.

Commissione in sede redigente o legislativa

La fase istruttoria è svolta dalle commissioni permanenti formate in Parlamento. Queste possono svolgere la funzione istruttrice in sede referente, redigente o legislativa. Nel primo caso la commissione si limita a presentareun testo base che riassuma le diverse proposte pervenute, così da istruire le camere che dovranno deliberare.
La commissione è invece in sede redigente quando le viene conferito il compito di formulare un testo semi-definitivo: cioè un testo che, approvato dalla commissione, l’aula voterà come tale senza possibilità di proporre e votare modifiche (prendere o lasciare).

Infine, in attuazione di quanto prevede l’art.

72.3 Cost. (ed è un modello che è stato ripreso solo dalla Costituzione spagnola del 1978), se non vi si oppongono il governo oppure un decimo dei componenti della camera o un quinto di quelli della competente commissione, i progetti di legge possono essere esaminati e anche approvati direttamente in commissione, senza passare dall’assemblea. È il procedimento in sede legislativa o deliberante, il quale dunque è di fatto possibile solo quando vi è un largo consenso (se non sui contenuti specifici di un progetto, perlomeno sull’opportunità della sua approvazione). Un tempo la gran parte delle leggi veniva approvata proprio in commissione in sede legislativa; oggi il fenomeno è più limitato, in conseguenza delle trasformazioni che ha avuto il sistema politico. Il quarto comma dell’art. 72 del testo costituzionale esclude questo procedimento per alcune materie (costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, bilancio: materie per le quali vi è riserva d’assemblea); i regolamenti delle Camere ne escludono altre ancora (ad es. conversione dei decreti legge).

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