Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il collegio sindacale è l'organo di controllo nelle società, previsto dal modello tradizionale di gestione secondo il Codice civile.
  • È composto da 3 o 5 membri effettivi e da due membri supplenti, con requisiti specifici per la loro nomina.
  • Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere revisori legali iscritti nel registro apposito.
  • I membri sono nominati dalla maggioranza dei soci e possono essere rimossi solo per giusta causa.
  • Il collegio sindacale vigila sulla legalità, l'adeguatezza organizzativa e il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Indice

  1. Il collegio sindacale nelle società
  2. Funzioni e responsabilità del collegio

Il collegio sindacale nelle società

Il collegio sindacale è l’organo di controllo nelle società, secondo il modello tradizionale di gestione delineato dall’art. 2380 del Codice civile.
Art. 2397: il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci. Si devono nominare anche due sindaci (membri) supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri sono scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Funzioni e responsabilità del collegio

Il collegio sindacale ha funzioni di controllo. È nominato dalla maggioranza dei soci o dall’unico socio di maggioranza. Sotto questo profilo CDA e collegio sindacale sono accomunati dalla medesima disciplina.

I membri dell’organo di controllo rispondono sia per responsabilità collegiale sia per responsabilità individuale. Possono essere rimossi solo per giusta causa e mai ad nutum.

Art. 2403 (doveri del collegio sindacale): il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accerta l’adeguatezza del profilo organizzativo e garantisce il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I sindaci possono anche effettuare atti di ispezione e controllo nei confronti degli amministratori al fine di accertare il corretto andamento degli affari sociali e l’adeguatezza degli assetti organizzativi.

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