Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La responsabilità del vettore marittimo è disciplinata dal Codice della navigazione e dalla Convenzione di Bruxelles del 1924.
  • All'inizio del XX secolo, l'aumento dei traffici marittimi ha portato i vettori a inserire clausole esonerative nei contratti di trasporto.
  • Le clausole esonerative estendono l'esonero da responsabilità a situazioni oltre la forza maggiore, come la colpa del comandante e dell'equipaggio.
  • La giurisprudenza, specialmente inglese, ha considerato lecite queste clausole per affrontare i pericoli intrinseci del mare.
  • La Convenzione di Bruxelles del 1924 è stata creata per riequilibrare la situazione contrattuale tra vettori e danneggiati.

Clausole esoneranti il vettore marittimo da responsabilità

La responsabilità del vettore marittimo di cose è disciplinata, oltre che dal Codice della navigazione, dalla Convenzione di Bruxelles del 1924, anche nota come (regole dell’Aia Ispi).
Fino al termine del XIX secolo, l’unico soggetto considerato responsabile dei danni subiti dalle merci in occasione di un viaggio marittimo era il vettore. Egli poteva esonerarsi da responsabilità nella sola ipotesi in cui sussistesse la forza maggiore.

All’inizio del XX secolo, però, a livello internazionale si è verificato un incremento dei traffici marittimi: i vettori hanno iniziato a stipulare un numero considerevole di contratti di trasporto al fine di soddisfare la richiesta sempre maggiore. Propri in considerazione del suddetto incremento, i vettori hanno iniziato ad acquisire una posizione contrattuale molto forte. Sulla base del principio dell’autonomia contrattuale, essi hanno cominciato a inserire nei contratti una serie di clausole esonerative da responsabilità ulteriori rispetto all’ipotesi di forza maggiori. L’esonero da responsabilità è stato esteso alle ipotesi di colpa del comandante e dell’equipaggio.
Ciò ha determinato il sorgere di numerose controversie: da un lato i soggetti danneggiati pretendevano il risarcimento del danno subito; dall’altro, però, i vettori hanno iniziato ad eccepire la validità delle suddette clausole contrattuali, negando ogni pretesa ai danneggianti. I giudici, in particolare quelli inglesi, hanno accolto le richieste dei vettori. Essi hanno preso in considerazione il carattere pericoloso del mare e della navigazione marittima in via generale: i giudici hanno ritenuto che i vettori sono costretti ad affrontare pericoli di per sé già enormi e, pertanto, hanno considerato del tutto lecito l’inserimento contrattuale di clausole esonerative, essenziali per favorire e garantire l’impresa di trasporto. La posizione assunta dalla giurisprudenza ha incentivato i vettori ad aumentare progressivamente il novero di clausole esonerative, accrescendo la propria posizione contrattuale: per far fronte a tale situazione sempre più squilibrata, la comunità internazionale ha elaborato la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1924.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Convenzione di Bruxelles del 1924 nella responsabilità del vettore marittimo?
  2. La Convenzione di Bruxelles del 1924 disciplina la responsabilità del vettore marittimo, regolando le clausole esonerative che i vettori possono inserire nei contratti di trasporto.

  3. Come è cambiata la responsabilità del vettore marittimo all'inizio del XX secolo?
  4. All'inizio del XX secolo, con l'aumento dei traffici marittimi, i vettori hanno iniziato a inserire clausole esonerative nei contratti, estendendo l'esonero da responsabilità oltre la forza maggiore, includendo colpe del comandante e dell'equipaggio.

  5. Qual è stata la reazione della giurisprudenza alle clausole esonerative inserite dai vettori?
  6. La giurisprudenza, in particolare quella inglese, ha accolto le richieste dei vettori, ritenendo lecite le clausole esonerative a causa dei pericoli intrinseci del mare, incentivando così l'inserimento di tali clausole nei contratti.

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