Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il caso fortuito, inclusa la forza maggiore, esonera il vettore dalla responsabilità se l'evento è imprevedibile e inevitabile.
  • Difetti di imballaggio non apparenti e vizi delle cose trasportate possono sollevare il vettore dalla responsabilità.
  • La responsabilità del vettore è limitata, tranne nei casi di dolo o colpa grave; risarcimenti variano tra trasporti internazionali e nazionali.
  • Furto e rapina possono essere considerati forza maggiore se attuati in modo imprevedibile e violento.
  • La giurisprudenza richiede al vettore di dimostrare che la custodia è stata superata con violenza, criticando la definizione di "furto prevedibile".

Cause esoneranti la responsabilità presunta

Le cause esonerative di responsabilità ex articolo 1693 sono diverse:
- il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che non dipende dal vettore (esso ricomprende anche la forza maggiore);
- la natura o i vizi delle cose trasportate (difetti di imballaggio non apparenti);
- il fatto riconducibile all’attività del mittente o del destinatario (a tal proposito assumono rilevanza le clausole contrattuali).
La legislazione prevede una limitazione di responsabilità del vettore, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave a lui imputabile o a ai suoi sottoposti.

Nei trasporti internazionali, il risarcimento è pari a 8,33 DSP per ogni kg di merce trasportata; nei trasporti nazionali, invece, il risarcimento dovuto è pari a 1€ per ogni kg della merce perduta o avariata.
Esistono alcuni casi in cui furto e rapina possono costituire fattispecie di forza maggiore o caso fortuito. L’orientamento giurisprudenziale prevalente considera la perdita o l’avaria delle merci riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore solo quando essi vengono attuati in modo imprevedibile e violento
Il vettore, tenuto all’obbligazione di custodia, non può esonerarsi da responsabilità per il solo fatto di essersi avvalso dell’aiuto di terzi. Egli deve provare che la tutela posta in essere da questi sia stata superata mediante l’uso di violenza. L’atteggiamento estremamente rigoroso della giurisprudenza è stato ampiamente criticato dalla dottrina, secondo la quale nella definizione di «furto prevedibile» bisogna tener conto di diversi elementi, tra i quali è particolarmente rilevante la misura della diligenza pretesa dal vettore.
L’orientamento della giurisprudenza in merito alla rapina è stato, fino agli anni 80 dello scorso secolo, favorevole al vettore: essa era sempre annoverata tra i casi fortuiti. In seguito, però, l’orientamento mutò: la sottrazione delle merci, compiuta con violenza o minaccia, può costituire caso fortuito solo quando le circostanze di tempo e di luogo della rapina sono imprevedibili e inevitabili.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le cause esonerative di responsabilità per il vettore secondo l'articolo 1693?
  2. Le cause esonerative includono il caso fortuito, la natura o i vizi delle cose trasportate, e il fatto riconducibile all’attività del mittente o del destinatario.

  3. Come viene limitata la responsabilità del vettore nei trasporti internazionali e nazionali?
  4. Nei trasporti internazionali, il risarcimento è pari a 8,33 DSP per ogni kg di merce trasportata, mentre nei trasporti nazionali è pari a 1€ per ogni kg della merce perduta o avariata.

  5. In quali circostanze il furto e la rapina possono essere considerati casi di forza maggiore o caso fortuito?
  6. Furto e rapina possono essere considerati casi di forza maggiore o caso fortuito solo quando sono attuati in modo imprevedibile e violento.

Domande e risposte

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