Concetti Chiave
- L'articolo 2 della Costituzione italiana è stato interpretato come una clausola aperta, consentendo la creazione di nuovi diritti, come la correzione anagrafica e l'obiezione di coscienza per pratiche abortive.
- I diritti della personalità, come il diritto alla vita e all'integrità fisica, non sono esplicitamente menzionati in Costituzione ma sono riconosciuti come diritti inviolabili dall'art. 2.
- La legge civile e penale protegge il diritto alla vita, vietando atti lesivi dell'integrità fisica, come la vendita di organi, ma incentivando le donazioni.
- Il divieto della pena di morte, implicito nell'art. 27.4 Cost., è stato rafforzato dall'abolizione delle eccezioni in tempo di guerra, sia a livello nazionale che nel Consiglio d'Europa.
- Le leggi italiane e le convenzioni internazionali hanno progressivamente eliminato la pena di morte, culminando nell'abolizione totale con il protocollo n. 13 alla Cedu.
Indice
Interpretazione dell'articolo 2
Nel corso degli anni settanta dello scorso secolo, l’articolo 2 della Costituzione italiana è stato interpretato come una clausola a fattispecie aperta. Lo stesso legislatore ordinario ha in più occasioni richiamato l’art. 2 quale fondamento costituzionale di nuovi diritti che si accingeva a garantire: per esempio, il diritto a ottenere la correzione anagrafica per chi abbia mutato i propri caratteri sessuali (art. 1 l. 164/1982) e il diritto dell’operatore sanitario a essere esentato da pratiche abortive (art. 9 l. 194/1978).
Diritti della personalità
I diritti della personalità si affiancano ai diritti che trovano espresso riconoscimento in Costituzione, come il diritto alla capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il diritto al nome (art. 22). Essi sono stati individuati in particolare – sulla base della concezione aperta dell’art. 2.
Tutela del diritto alla vita
Il diritto alla vita e all’integrità fisica non è specificamente previsto in Costituzione, ma può considerarsi il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 (sent. 223/1996). È tutelato dalle leggi civili che consentono (e anzi incentivano) la donazione di sangue e di organi e tessuti, vietando però gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica del soggetto e che siano «altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume» (art. 5 c.c.); nonché dalla legge penale che punisce i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Non si può ad esempio vendere un proprio organo: l’art. 601-bis c.p. punisce con la reclusione e pesanti multe il traffico di organi prelevati da persona vivente. Diverso è appunto il caso della donazione di organi successivamente alla morte (l. 91/1999) o, in certi casi, fra viventi (disciplinata da varie leggi in deroga all’art. 5 c.c.: l. 458/1967, l. 483/1999, l. 167/2012).
Abolizione della pena di morte
Il diritto alla vita si può implicitamente trarre anche dall’art. 27.4 Cost. che vieta la pena di morte. Con la legge cost. 1/2007 è stata eliminata l’eccezione per i casi previsti dalle leggi militari di guerra, che già erano stati aboliti dal codice penale militare con la l. 589/1994. Nell’ambito del Consiglio d’Europa, l’eccezione in tempo di guerra è stata abolita nel 2003 con l’entrata in vigore del protocollo n. 13 alla Cedu, giungendo così all’abolizione totale della pena di morte.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato dell'articolo 2 della Costituzione italiana come "clausola a fattispecie aperta"?
- Come viene tutelato il diritto alla vita secondo la Costituzione italiana?
- Quali sono stati i cambiamenti riguardanti la pena di morte in Italia?
L'articolo 2 è stato interpretato come una base per riconoscere nuovi diritti non espressamente menzionati nella Costituzione, come il diritto alla correzione anagrafica e l'obiezione di coscienza per operatori sanitari.
Anche se non esplicitamente menzionato, il diritto alla vita è considerato un diritto inviolabile e viene protetto da leggi civili e penali che regolano la donazione di organi e puniscono i delitti contro la vita.
La pena di morte è stata completamente abolita, con l'eliminazione dell'eccezione per le leggi militari di guerra nel 2007 e l'adozione del protocollo n. 13 alla Cedu nel 2003, che ha sancito l'abolizione totale.