Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il trattamento dei dati personali richiede il consenso esplicito dell'interessato, soprattutto per i dati sensibili.
  • Il regolamento UE tutela il "diritto all'oblio", permettendo la cancellazione dei dati personali non più necessari o in caso di revoca del consenso.
  • L'interessato può richiedere la rimozione di link, copie o riproduzioni online dei dati personali resi pubblici.
  • Esiste un delicato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la libertà di espressione, informazione e stampa.
  • La costituzione garantisce diritti fondamentali, tra cui sicurezza personale, libertà di espressione e diritti sociali ed economici.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, è vietato, salvo che l’interessato non abbia prestato il proprio consenso, e il consenso deve essere «esplicito».
Il regolamento Ue in materia tutela il «diritto all’oblio», coincidente con il diritto a ottenere «senza ingiustificato ritardo» la cancellazione dei propri dati personali quando non siano più necessari alle finalità per cui sono stati raccolti o in caso di revoca del consenso.

Se i dati sono stati resi pubblici dal titolare del trattamento, l’interessato può chiedere anche di cancellare «qualsiasi link, copia o riproduzione» degli stessi. Si persegue così una tutela rafforzata del diritto all’oblio nell’ambiente online. Particolarmente delicata è la questione dei limiti al diritto alla riservatezza e del bilanciamento fra il diritto alla riservatezza e la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto all’informazione, il diritto di cronaca e la libertà di stampa.

I principali diritti riconosciuti a livello costituzionale sono i diritti relativi alla sicurezza personale; i diritti a esprimersi, a ricercare, a insegnare; i diritti associativi; i diritti delle formazioni sociali; i diritti attinenti ai rapporti economici; i diritti sociali.
(La prima libertà garantita al singolo è la libertà personale, che l’art. 13.1 Cost. dichiara inviolabile, senza chiarirne il contenuto. L’espressione libertà personale è infatti alquanto generica. Dilatando il suo contenuto fino a farla coincidere con la libertà della persona si opererebbe una inutile duplicazione dell’art. 2 Cost.

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