Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le violazioni di obblighi internazionali possono non essere illecite in presenza di circostanze escludenti l’illiceità, come il consenso, la legittima difesa, le contromisure e lo stato di necessità.
  • Le circostanze escludenti l’illiceità sono temporanee e non impediscono allo stato danneggiato di richiedere un risarcimento per eventuali danni materiali.
  • Il consenso esclude l’illiceità solo se non è ottenuto con dolo, errore o non viola norme di ius cogens.
  • Lo stato di necessità, forza maggiore e détresse sono raramente riconosciute come circostanze escludenti l’illiceità e hanno caratteristiche specifiche delineate nei progetti di articoli sulla responsabilità internazionale.
  • Forza maggiore e détresse si differenziano per l'intenzionalità: la détresse implica un atto intenzionale per salvare vite, mentre la forza maggiore è un evento imprevedibile e irresistibile.

Indice

  1. Circostanze escludenti l'illiceità
  2. Principio della provvisorietà
  3. Consenso e stato di necessità
  4. Forza maggiore e détresse

Circostanze escludenti l'illiceità

In specifiche situazioni, la violazione di un obbligo internazionale non costituisce un fatto illecito. Ciò accade quando tale violazione ha luogo nell’ambito delle cosiddette «circostanze escludenti l’illiceità»: il consenso; la legittima difesa; le contromisure e lo stato di necessità. Quest’ultimo è ulteriormente articolato nella situazione di forza maggiore e in quella di «détresse»

Principio della provvisorietà

Le quattro circostanze sopraindicate escludono l’illiceità solo limitatamente al loro sussistere (principio della provvisorietà degli effetti escludenti l’illiceità). Tali regole, inoltre, non escludono il diritto dello stato che ha subito la violazione lecita di ottenere il risarcimento relativo agli eventuali danni materiali sotto forma di indennizzo.

Consenso e stato di necessità

Il consenso costituisce una circostanza escludente l’illiceità nel caso in cui esso sia carpito con dolo, sia frutto di un errore o nel caso in cui autorizzi la violazione di obblighi derivanti da regole di ius cogens. Lo stato di necessità e le sue articolazioni, invece, hanno ottenuto solo raramente un riconoscimento come circostanze escludenti l’illiceità: l’art. 25 del progetto di articoli sulla responsabilità internazionale, infatti, ne ha evidenziato la natura consuetudinaria.

Forza maggiore e détresse

Forza maggiore e détresse presentano caratteristiche distintive: l’art. 23 del progetto sula responsabilità internazionale degli stati definisce la forza maggiore come «un evento imprevedibile o una forza cui non è possibile resistere (cui resistit non potest) e non la annovera tra le cause escludenti l’illiceità nel caso in cui sia dovuta alla condotta dello stato che la invoca o questo si sia assunto il rischio che si verificasse; l’art 24, invece, prevede che un atto illecito di uno stato (détresse) non è considerato tale se l’autore dell’atto in questione non ha nessun altro ragionevole modo di salvare la vita propria o altrui e non la annovera tra le cause escludenti l’illiceità se la situazione di pericolo è imputabile allo stato stesso. A differenza della forza maggiore, dunque, la détresse è caratterizzata dall’intenzionalità di violare una regola di diritto internazionale al fine di salvare la vita propria o altrui.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le circostanze che escludono l’illiceità di una violazione internazionale?
  2. Le circostanze che escludono l’illiceità includono il consenso, la legittima difesa, le contromisure e lo stato di necessità, che si articola ulteriormente in forza maggiore e détresse.

  3. In quali casi il consenso non esclude l’illiceità di una violazione?
  4. Il consenso non esclude l’illiceità se è carpito con dolo, è frutto di un errore o autorizza la violazione di obblighi derivanti da regole di ius cogens.

  5. Qual è la differenza tra forza maggiore e détresse?
  6. La forza maggiore è un evento imprevedibile cui non si può resistere, mentre la détresse implica l'intenzionalità di violare una regola per salvare la vita propria o altrui, e non è considerata tale se la situazione di pericolo è imputabile allo stato stesso.

Domande e risposte

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