Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La carta dei valori per le piattaforme digitali ha principalmente un riconoscimento formale, con regole sulla manutenzione e compensi a cottimo.
  • La legge 128/2019 ha introdotto modifiche per riconoscere i ciclofattorini come collaboratori eterorganizzati e ha creato un titolo specifico per i riders del Food Delivery.
  • Le tutele minime imposte dalla legge includono il divieto del cottimo puro, mirate a garantire una retribuzione dignitosa per i ciclofattorini.
  • La sicurezza sul lavoro è garantita con protezioni contro infortuni e malattie professionali, indipendentemente dall'inquadramento giuridico.
  • La distinzione tra ciclofattorini autonomi e eterorganizzati rimane complessa, con la maggioranza dei riders inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.

Indice

  1. Disposizioni formali delle piattaforme digitali
  2. Legge 128/2019 e ciclofattorini
  3. Tutele minime per i ciclofattorini
  4. Problemi di applicazione del titolo quinto

Disposizioni formali delle piattaforme digitali

La carta dei valori delle piattaforme digitali ha previsto alcune disposizioni che,, purtroppo, tutt’oggi hanno avuto un riconoscimento pressoché unicamente formale. Si tratta in particolare delle regole sulla manutenzione dei mezzi utilizzati dai lavoratori e la statuizione di un compenso fissati in parte a cottimo.

Legge 128/2019 e ciclofattorini

Nel novembre del 2019 è stata approvata la legge 128/2019. Essa è intervenuta su due fronti:

- ha modificato l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015, prevedendo la possibilità di riconoscere come collaboratori eterorganizzati anche i ciclofattorini;

- ha anche aggiunto un nuovo titolo (il quinto) al d.lgs. 81/2015. Il titolo è interamente dedicato ai riders del settore Food Delivery. Si tratta di un intervento ispirato alla ratio legis secondo cui a tutti i ciclofattorini del suddetto settore deve essere riconosciuto un trattamento minimo inderogabile a prescindere dal livello giuridico di inquadramento. Esso è rivolto ai ciclofattorini che svolgono attività di consegna di beni in ambito urbano con aiuto dei veicoli della micromobilità, rendendo le proprie prestazioni tramite apposite piattaforme digitali.

Tutele minime per i ciclofattorini

Le tutele minime previste riguardano l’ambito economico. È stato imposto il divieto di utilizzare il cottimo puro, che determinerebbe livelli retributivi bassissimi e favorirebbe l’effettivo sfruttamento dei ciclofattorini. Per ottener una retribuzione dignitosa, infatti, essi sarebbero costretti a sostenere ritmi di lavoro pressoché incessanti. Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, invece, è stata fissata la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, riconosciuta a prescindere dall’inquadramento giuridico.

Problemi di applicazione del titolo quinto

Il problema principale che si pone nell’applicare il titolo quinto introdotto nel d.lgs. 81/2015 riguarda il fatto che, nella realtà, è difficile distinguer il ciclofattorino autonomo da quello eterorganizzato. Non è ancora chiaro, infatti, quale sia il fattore distintivo fra le due fattispecie.

I riders sono prevalentemente inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le disposizioni formali previste dalla carta dei valori delle piattaforme digitali?
  2. La carta dei valori delle piattaforme digitali prevede disposizioni sulla manutenzione dei mezzi utilizzati dai lavoratori e la statuizione di un compenso fissato in parte a cottimo, ma queste disposizioni hanno avuto un riconoscimento principalmente formale.

  3. Quali sono le principali modifiche introdotte dalla legge 128/2019 per i ciclofattorini?
  4. La legge 128/2019 ha modificato l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015 per riconoscere i ciclofattorini come collaboratori eterorganizzati e ha aggiunto un nuovo titolo dedicato ai riders del settore Food Delivery, garantendo loro un trattamento minimo inderogabile.

  5. Quali sono le principali difficoltà nell'applicazione del titolo quinto del d.lgs. 81/2015?
  6. La principale difficoltà nell'applicazione del titolo quinto è distinguere tra ciclofattorini autonomi e quelli eterorganizzati, poiché non è chiaro quale sia il fattore distintivo tra le due categorie.

Domande e risposte

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