Concetti Chiave
- L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere proposta dall'assemblea, dal collegio sindacale o dai soci con almeno un quinto del capitale sociale.
- L'assemblea può promuovere l'azione di responsabilità durante l'approvazione del bilancio, o il collegio sindacale con il voto favorevole di due terzi dei componenti.
- L'azione deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica degli amministratori.
- Se l'azione è approvata dai soci con almeno un quinto del capitale, comporta la revoca degli amministratori coinvolti.
- Nelle società quotate, l'azione può essere proposta da soci con un quarantesimo del capitale sociale.
Azione di responsabilità contro gli amministratori
In base a quanto disposto dalle norme del Codice civile, l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una società può essere proposta, nell’ambito del modello tradizionale delineato dall’art. 2380, dall’assemblea, dal collegio sindacale o dai soci che detengano almeno un quinto del capitale sociale.
Art. 2393: l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dall’assemblea mediante una deliberazione adottata in occasione dell’approvazione del bilancio.
Se l’azione è adottata con il voto favorevole dei soci che detengono almeno un quinto del capitale sociale, essa determina la revoca degli amministratori contro cui è rivolta, alla cui sostituzione provvede l’assemblea.
La società può esercitare una rinuncia o una transazione inerente all’azione di responsabilità degli amministratori a patto che sussista l’approvazione dell’assemblea e, quindi, che non sia manifestata la contrarietà dei soci che detengono un quinto del capitale sociale.
Quest’ultimo requisito è soggetto a un’eccezione che riguarda le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, nelle quali l’azione in oggetto può essere promossa dai soci che detengono un quarantesimo del suddetto capitale.