Concetti Chiave
- Gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali possono proporre azioni contro condotte antisindacali.
- La Corte costituzionale ha stabilito che solo un numero limitato di soggetti può fare ricorso per evitare frammentazioni dannose.
- Il requisito nazionale si basa sulla presenza effettiva in diverse regioni, non sulla rappresentatività o adesione a confederazioni.
- Gli organismi locali sono scelti per promuovere azioni legali data la loro vicinanza alle condizioni lavorative reali, escludendo strutture regionali.
- L'azione legale è legittima se difende interessi giuridicamente rilevanti, connessi ai diritti sindacali protetti dall'art. 28.
Azione in giudizio contro la condotta antisindacale
L’azione in giudizio contro la condotta reputata antisindacale può essere proposta dagli organismi locali (che vi abbiano interesse) delle associazioni sindacali nazionali. Nei primi anni di vigenza dello Statuto alcuni giuristi hanno criticato il fatto che il potere di ricorso è attribuito a un numero molto esiguo di soggetti; ma la Corte costituzionale, con sentenza 54/1974, ha affermato che, «se ogni singolo lavoratore o qualsiasi associazione sindacale fossero legittimate al ricorso ex art. 28, si creerebbe una situazione talmente frammentata da compromettere l’attività dell’azienda e la relativa produttività».
In questo ambito, il requisito della dimensione nazionale non ha a che fare con quello della rappresentatività: il sindacato non deve necessariamente avere struttura pluricategoriale o aderire a confederazioni nazionali; è sufficiente che le sue attività si svolgano in un numero elevato di regioni italiane, così da testimoniarne l’effettiva presenza sul territorio nazionale.
Gli organismi locali, invece, sono tutte le articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali. Il legislatore ha scelto di affidare loro la facoltà di promuovere l’azione in giudizio perché sono molto vicini alle reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro. Per questo motivo sono state escluse le strutture regionali del sindacato, considerate estranee e distanti dalle dinamiche aziendali.
Il ricorso in giudizio è legittimo se mira a proteggere un interesse giuridicamente rilevante; in questo caso l’espressione si riferisce ai beni protetti dall’art. 28: diritto di sciopero, libertà e attività sindacale. Gli interessi che la procedura protegge devono essere connessi alle associazioni sindacali: essi quindi trascendono quelli soggettivi dei singoli lavoratori; per questo, gli organismi locali possono agire in giudizio indipendentemente dalla volontà individuale dei colpiti, i quali, del resto, dispongono di mezzi processuali a difesa dei propri interessi.
In definitiva, la condotta antisindacale può essere plurioffensiva: ciò vuol dire che può contemporaneamente ledere sia l’interesse collettivo di cui è portatore il sindacato, sia quello individuale del lavoratore colpito. Tuttavia sono rilevanti i soli interessi collettivi.
Domande da interrogazione
- Chi può proporre un'azione in giudizio contro la condotta antisindacale?
- Qual è il requisito per un sindacato per proporre un'azione in giudizio?
- Quali interessi protegge la procedura contro la condotta antisindacale?
Gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali possono proporre un'azione in giudizio contro la condotta antisindacale, purché abbiano interesse in merito.
Il sindacato deve svolgere attività in un numero elevato di regioni italiane, dimostrando un'effettiva presenza sul territorio nazionale, senza necessità di avere una struttura pluricategoriale o aderire a confederazioni nazionali.
La procedura protegge interessi giuridicamente rilevanti connessi alle associazioni sindacali, come il diritto di sciopero e la libertà e attività sindacale, che trascendono gli interessi soggettivi dei singoli lavoratori.