Concetti Chiave
- L'azione cautelare permette di ottenere un provvedimento giudiziario che anticipi gli effetti di una sentenza definitiva o blocchi i beni del debitore.
- È una forma di tutela preventiva che si attiva quando il debitore rischia di vendere o occultare beni, compromettendo l'esecuzione della sentenza.
- I presupposti per la concessione sono il fumus boni iuris e il periculum in mora, che indicano rispettivamente la fondatezza del diritto e il rischio di danno irreparabile.
- L'azione cautelare può essere richiesta durante il processo o precedentemente, con l'obbligo di avviare il processo ordinario entro termini specifici.
- Esistono provvedimenti cautelari tipici, come il sequestro, e atipici, adattati dal giudice alle emergenze, secondo l'art. 700 del Codice di procedura civile.
Azione cautelare
L’azione cautelare è un’azione volta ad ottenere, in presenza di certe condizioni, un provvedimento del giudice che anticipi gli effetti della sentenza definitiva o che blocchi i beni del debitore, in pendenza nel processo di cognizione. Infatti, poiché ottenere una sentenza attraverso il normale processo di cognizione richiede tempi assai lunghi, può accadere che il debitore, avendo un patrimonio esiguo rispetto all’entità del credito fatto valere contro di lui in giudizio, venda tali beni durante il processo di cognizione e li sostituisca con denaro contante che è più facilmente occultabile, rendendo così impossibile l’esecuzione della sentenza pronunciata. Può anche accadere che, durante il giudizio volto ad accettare a chi appartenga un certo bene, l’avversario cerchi di venderlo ad un terzo oppure distruggerlo. L’azione cautelare costituisce, quindi, un tipo particolare di azione civile con funzione strumentale rispetto all’azione di cognizione e all’azione esecutiva, che altrimenti rischierebbero talvolta di essere esercitate senza un risultato concreto.Presupposti e condizioni per la concessione di provvedimenti cautelari sono il fumus boni iuris e il periculum in mora. Con la prima espressione si intende che in un primo esame, anche sommario, il giudice si convince del diritto di chi fa ricorso. Deve poi esserci il rischio concreto di compromettere, in modo irrimediabile, con il ritardo, la possibilità di soddisfare i diritto del richiedente. L’azione cautelare può essere esperita in corso di causa o anche prima, ma in tal caso la parte dovrà, entro un termine tassativo, iniziare i processo ordinario. Infine, esistono anche dei provvedimenti cautelari tipici come il sequestro giudiziario o conservativo e dei provvedimenti atipici con i quali il giudice, come previsto dall’art.700 del Codice di procedura civile, dà, di volta in volta, le disposizioni più opportune per far fronte all’emergenza.