Concetti Chiave
- I segni distintivi, come ditta, insegna e marchio, servono a identificare l'attività e i prodotti di un imprenditore, garantendo un diritto esclusivo di utilizzo.
- Per ottenere un diritto di esclusiva, i segni distintivi devono essere nuovi, originali, veritieri e leciti, evitando confusione tra i consumatori.
- La ditta può essere nominativa o di fantasia e non può essere trasferita senza l'azienda, mentre l'insegna rappresenta i locali dell'impresa e si trasferisce con l'azienda.
- Il marchio differenzia i prodotti di un'impresa e può essere registrato come marchio nazionale, comunitario o internazionale, con una tutela maggiore rispetto all'uso di fatto.
- I marchi collettivi garantiscono l'origine e la qualità di prodotti specifici e, a differenza dei marchi individuali, richiedono la registrazione per essere riconosciuti giuridicamente.
È un bene immateriale, su cui l’imprenditore ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza (diritto su un bene) e dall’assolutezza.
I segni distintivi sono:
• Ditta: contraddistingue un’impresa;
• Insegna: individua i locali dove si svolge l’attività d’impresa;
• Marchio: caratterizza i prodotti di un’impresa.
Un imprenditore ha un diritto di uso esclusivo sui propri segni distintivi e può impedire ad altri soggetti di utilizzare dei segni uguali o simili.
I segni distintivi, attribuiscono un diritto di esclusiva al loro titolare soltanto se sono:
• Nuovi: non possono essere uguali o simili ai segni già utilizzati da altri imprenditori;
• Originali: devono essere diversi dalla denominazione o descrizione generica dell’attività svolta oppure dei beni o servizi prodotti;
• Veritieri: non devono contenere indicazioni non vere o idonee a ingannare il pubblico;
• Leciti: non devono contenere parole o figure contrarie alla legge o al buon costume.
Se un altro imprenditore utilizza segni identici o simili che possono creare confusione nel pubblico, l’imprenditore può chiedere al giudice:
• La cessazione dell’utilizzazione del segno confondibile;
• La rimozione degli effetti degli atti già compiuti quando è possibile (ritiro dal commercio…);
• Il risarcimento dei danni, anche sotto forma di pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali a spese del colpevole.
Il rischio di confusione non esiste quando le imprese operano in settori del tutto diversi.
La funzione dei segni distintivi
I segni distintivi sono dei collettori della clientela, in quanto svolgono un’importante funzione di richiamo della clientela.
in particolare, i segni distintivi:
• Favoriscono gli imprenditori, perché consentono ad un’impresa di distinguersi rispetto alle imprese concorrenti;
• Favoriscono i consumatori e gli utenti perché consentono di effettuare delle scelte di acquisto mirate e consapevoli.
Il marchio può essere ceduto ad un altro imprenditore anche separatamente dalla cessione dell’azienda e, nel caso di trasferimento dell’azienda, l’acquirente può continuare a utilizzare lo stesso marchio che utilizzava il precedente titolare; in questo modo vengono immessi sul mercato dei beni e dei servizi che formalmente sono identici a quelli prodotti in precedenza, ma di fatto provengono da un altro imprenditore.
La ditta
DITTA: nome commerciale di un imprenditore, cioè il nome con il quale agisce nell’esercizio della sua attività d’impresa.
Un ditta può essere:
• Nominativa: formata dal nome civile dell’imprenditore (nome e cognome);
• Di fantasia: l’imprenditore può scegliere una ditta in grado di distinguerlo in modo più efficace presso il pubblico.
Anche quando è di fantasia, però, una ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore che l’ha creata (elemento patronimico).
Quando non contiene il cognome o la sigla dell’imprenditore che l’ha creata, una ditta è irregolare.
Una ditta, inoltre, può essere:
• ORIGINARIA: quando viene utilizzata dallo stesso imprenditore che l’ha creata;
• DERIVATA: quando viene utilizzata da un altro imprenditore.
La ditta non può essere trasferita senza l’azienda; invece, l’azienda può essere trasferita anche senza la ditta, in quanto l’imprenditore può cedere l’azienda a un’altra persona e conservare la ditta per contraddistinguere un’altra attività.
• Nella successione in un’azienda a causa di morte, la ditta si trasferisce automaticamente al successore (salvo una diversa disposizione testamentaria);
• Nella cessione di un’azienda per atto tra vivi, il trasferimento della ditta si produce soltanto con il consenso dell’alienante.
L’imprenditore, ha un diritto di uso esclusivo della ditta che ha creato o che ha acquistato: pertanto, se un altro imprenditore utilizza una ditta uguale o simile, il titolare della ditta può pretendere l’integrazione o la modificazione dell’altra ditta con indicazioni idonee a differenziarla dalla propria.
Per le imprese obbligate alla registrazione nel Registro Imprese, il diritto di esclusiva è riconosciuto all’imprenditore che ha provveduto per primo all’iscrizione della ditta.
L’insegna
INSEGNA: segno distintivo che contraddistingue i locali dove l’imprenditore svolge la sua attività.
L’insegna può essere diversa dalla ditta e non deve contenere necessariamente il cognome o la sigla dell’imprenditore.
Un’insegna, infatti, può essere:
• Denominativa: formata da nomi o parole;
• Figurativa: costituita da un’immagine;
• Mista: formata da parole e immagini.
Il diritto d’uso esclusivo su un’insegna, si può acquistare soltanto con la sua utilizzazione di fatto da parte di un imprenditore, in quanto l’insegna non è soggetta all’iscrizione nel Registro Imprese.
Colui che ha il diritto di esclusiva su un’insegna può impedire ad altri imprenditori di usare un’insegna uguale o simile, che possa creare confusione tra i consumatori o gli utenti.
L’insegna può essere trasferita soltanto con l’azienda, ma il suo trasferimento costituisce una conseguenza automatica della cessione dell’azienda, e non richiede il consenso espresso dell’alienante.
EMBLEMA: contrassegno che l’imprenditore applica sugli strumenti e sui beni dell’impresa.
Il Marchio
MARCHIO: segno distintivo che contraddistingue i prodotti di un’impresa.
Distinguiamo due tipi di marchio:
• Di fabbrica: apposto dal produttore e indica la provenienza di un prodotto;
• Di commercio: può essere applicato dal distributore o dal rivenditore.
Un marchio può essere:
• DENOMINATIVO: costituito da un nome, da una parola o da un numero;
• FIGURATIVO: rappresentato da un’immagine;
• MISTO: formato da elementi linguistici e figurativi.
I diversi tipi di marchio
In relazione al diverso grado di originalità che rappresentano, i marchi si distinguono in:
• MARCHI FORTI: quando non contengono alcun riferimento al tipo o alla natura del prodotto;
• MARCHI DEBOLI: quando consistono nell’alterazione o nella combinazione di parole di uso comunque che indicano la natura o la qualità di un prodotto.
Per quanto riguarda i marchi celebri, questi vengono protetti anche contro l’eventuale utilizzazione di marchi identici o simili per prodotti diversi e non soltanto per prodotti registrati o per prodotti affini.
Il DIRITTO DI ESCLUSIVA su un marchio, si può acquistare con:
• la registrazione presso l’ufficio brevetti;
• l’uso di fatto, ma la legge garantisce una tutela maggiore nel caso di marchio registrato.
Il marchio registrato può essere un:
• Marchio nazionale: riguarda il territorio dello Stato;
• Marchio comunitario: riguarda il territorio dell’U.E.;
• Marchio internazionale: riguarda il territorio di tutti gli Stati aderenti all’organizzazione di Ginevra.
Il diritto di uso esclusivo di un marchio registrato, ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile.
Il titolare di un marchio registrato può decadere dal diritto di utilizzarlo per queste cause:
• Mancato rinnovo: dopo la scadenza;
• Mancata utilizzazione del marchio: entro 5 anni dalla sua registrazione, o la successiva sospensione dell’utilizzazione per 5 anni;
• Volgarizzazione del marchio: quando un termine creato in origine come segno distintivo dei prodotti di un’impresa, viene utilizzato di fatto per indicare tutti i prodotti di un certo tipo.
Un marchio non registrato, è tutelato soltanto nei limiti del preuso: se un altro imprenditore richiede la registrazione dello stesso marchio, il titolare del marchio non registrato può continuare ad utilizzarlo, ma soltanto per gli stessi prodotti e nello stesso ambito territoriale in cui il marchio ha acquistato notorietà presso il pubblico dei consumatori o degli utenti.
Nel caso di cessione dell’azienda, la legge presume che venga trasferito anche il diritto all’uso esclusivo del marchio; il consenso espresso del cedete è necessario solamente quando il marchio contiene il nome o la ditta del titolare.
Il marchio collettivo e le denominazioni geografiche
Una figura particolare di marchio, è costituita dal marchio collettivo.
Il marchio collettivo, viene concesso ai soggetti che hanno lo scopo di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti, e i titolari del marchio possono concederne l’uso a singoli produttori o commercianti.
Un marchio collettivo, è riconosciuto soltanto con la registrazione, e il suo eventuale uso di fatto è irrilevante dal punto di vista giuridico.
Diversi dai marchi collettivi, sono le denominazioni d’origine controllata e garantita e le indicazioni geografiche tipiche, che sono previste da leggi speciali.
• Marchio DOP: riguarda prodotti la cui lavorazione avviene interamente in una specifica zona;
• Marchio IGP: riguarda prodotti per i quali almeno una fase della produzione avviene in una zona determinata.
La licenza di marchio
Il titolare di un marchio registrato, può consentire ad un altro imprenditore di utilizzarlo, concedendogli una licenza.
La licenza di uso di un marchio può essere:
• Esclusiva: se il concedente si impegna a non concedere la licenza ad altre persone e a non utilizzare egli stesso il segno distintivo per i beni o i servizi indicati nella licenza.
• Non esclusiva: se il concedente si riserva la facoltà di rilasciare altre licenze e/o di utilizzare egli stesso il marchio per lo stesso genere di beni o di servizi.
Il titolare di una licenza non esclusiva si deve obbligare a usare il marchio per prodotti uguali a quelli commercializzati dallo stesso titolare del marchio all’interno dello Stato.
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione principale dei segni distintivi per un imprenditore?
- Quali sono le condizioni necessarie affinché un segno distintivo attribuisca un diritto di esclusiva?
- In che modo un marchio può essere trasferito ad un altro imprenditore?
- Qual è la differenza tra un marchio forte e un marchio debole?
- Quali sono le conseguenze legali se un imprenditore utilizza segni distintivi simili a quelli di un altro imprenditore?
I segni distintivi servono a identificare l'attività e i prodotti di un imprenditore, permettendo di distinguersi dai concorrenti e facilitando scelte di acquisto consapevoli per i consumatori.
Un segno distintivo deve essere nuovo, originale, veritiero e lecito per attribuire un diritto di esclusiva al suo titolare.
Un marchio può essere ceduto separatamente dalla cessione dell'azienda, e l'acquirente può continuare a utilizzare lo stesso marchio del precedente titolare.
Un marchio forte non contiene riferimenti al tipo o alla natura del prodotto, mentre un marchio debole consiste nell'alterazione o combinazione di parole di uso comune che indicano la natura o la qualità di un prodotto.
L'imprenditore può chiedere al giudice la cessazione dell'uso del segno confondibile, la rimozione degli effetti degli atti già compiuti e il risarcimento dei danni.