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Concetti Chiave

  • Le regioni godono di piena autonomia organizzativa grazie alla potestà statutaria e legislativa esclusiva residuale.
  • Gli enti locali hanno potestà statutaria limitata dalla legislazione esclusiva dello Stato su elezioni e funzioni fondamentali.
  • L'articolo 117 conferisce a comuni, province e città metropolitane potestà regolamentare per organizzazione e funzioni.
  • Gli enti pubblici non territoriali non hanno autonomia costituzionalmente garantita; dipendono dalle decisioni del legislatore.
  • La Commissione europea e altre istituzioni dell'UE possiedono ampia autonomia organizzativa interna.

Regioni e altri Enti locali

Per quanto riguarda le regioni, queste hanno piena autonomia organizzativa, sia perché hanno potestà statutaria e sia perché l’organizzazione degli uffici regionali ricade nella potestà legislativa esclusiva residuale delle regioni. Vale comunque la riserva di legge dell’art 97 (riferendosi ovviamente a leggi regionali)
Per quanto riguarda gli enti locali: hanno anch’essi potestà statutaria che però è delimitata dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

Poiché non hanno potestà legislativa, la riserva di legge dell’art 97 fa sì che le scelte organizzative fondamentali siano loro sottratte.

L’art 117 riconosce ai comuni, province e città metropolitane, potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Per quanto riguarda gli altri enti pubblici, non territoriali, essi non hanno una sfera di autonomia costituzionalmente garantita. Di conseguenza il grado di autonomia organizzativa lasciato ai vari enti dipende dalle scelte del legislatore. Anche per essi l’autonomia organizzativa si esplica in statuti e regolamenti di organizzazione.
Per gli enti pubblici nazionali vi è la potestà legislativa esclusiva dello Stato
Per quanto riguarda l’organizzazione amministrazione europea, il suo corpo centrale è dato dagli uffici della Commissione europea alla quale si riconosce ampia autonomia organizzativa. Analoga autonomia è riconosciuta alle altre istituzioni.

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