Concetti Chiave
- Gli atti giuridici si dividono in atti leciti, conformi all'ordinamento, e atti illeciti, che violano diritti altrui.
- I negozi giuridici sono dichiarazioni di volontà dei privati per regolare i propri interessi, riconosciuti dall'ordinamento.
- La classificazione soggettiva del negozio giuridico include negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali, a seconda del numero di parti coinvolte.
- La rinunzia è un negozio abdicativo, dove il titolare di un diritto dichiara di dismettere il diritto stesso.
- Gli elementi del negozio giuridico si distinguono in essenziali, necessari per la validità, e accidentali, opzionali ma influenti sull'efficacia.
Atti leciti: atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento
Atti illeciti: atti compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo altrui.
Gli atti leciti si suddividono in:
Operazioni o atti materiali o comportamenti: consistono in modificazioni del mondo esterno
Dichiarazioni: atti diretti a comunicare ad altri la propria volontà.
Tra le dichiarazioni ritroviamo i negozi giuridici, ossia alle dichiarazioni con le quali i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi nell’ambito dell’autonomia riconosciuta loro dall’ordinamento. Si dicono dichiarazioni di scienza gli atti con i quali si comunica ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazioni.

Tutti gli atti giuridici che sono negozi giuridici sono denominati atti giuridici in senso stretto. I loro effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento senza riguardo all’intenzione di chi l’ha posto in essere. Tra questi atti ritroviamo gli atti dovuti o satisfattivi, che consistono nell’adempimento di un obbligo e non sono manifestazione di volontà.
Il negozio giuridico
È una dichiarazione con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti o intento empirico ed alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto. Ciò sta a significare che l’ordinamento attribuisce ai privati una sfera di autonomia, il potere di creare una regola giuridica dei loro rapporti e di produrre modificazioni della situazione giuridica preesistente. Il nostro cod. civile non dedica al negozio giuridico un’apposita disciplina: per questo si fa riferimento alla disciplina del contratto (art. 1321-1469).
Classificazione in relazione alla struttura soggettiva
Si dice unilaterale, se il negozio giuridico è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte.
Si parla di negozi pluri-personali quando essi promanano da più persone costituenti un’unica parte (due comproprietari che conferiscono la procura a vendere un bene di loro proprietà).
Si parla di atto collegiale se le dichiarazioni sono dirette a formare la volontà di un soggetto diverso e propriamente di un organo pluripersonale di una persona giuridica.
Si parla di atto complesso se consta di più volontà tendenti ad un fine comune e se queste volontà si fondono in modo da formarne una sola.
I negozi giuridici unilaterali si distinguono in recettizi se x produrre effetto la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona alla quale deve essere comunicata o notificata; e non recettizi se producono effetti indipendentemente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario.
Se le parti sono più di una, si ha il negozio bilaterale (se sono due) o plurilaterale (se sono più di due). Negozio bilaterale tipico è il contratto, che è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale; può anche avere struttura plurilaterale.
N.B. Il contratto bilaterale non va confuso con quello plurilaterale o unilaterale perché non attiene al n° dei soggetti quanto alle prestazioni che scaturiscono da esso. Unilaterale è a carico di una parte come x la donazione. Bilaterale o plurilaterale è a carico di tutte le parti come x la vendita.
La rinunzia
Negozio abdicativo è la rinunzia, che è la dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo, diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri.
Elementi del negozio giuridico
Si distinguono in elementi essenziali, senza dei quali il negozio è nullo, ed elementi accidentali che le parti sono libere di apporre o meno.
In relazione al contratto, gli elementi essenziali sono elencati dall’art. 1325 Cod. civ. che li definisce requisiti (accordo x il contratto e volontà x il negozio, causa, oggetto, forma quando è richiesta x la validità). La mancanza o il vizio di uno di essi ne comporta la nullità. Gli elementi essenziali si dicono generali se si riferiscono ad ogni tipo di contratto; particolari se si riferiscono a quel particolare tipo considerato.
Anche gli elementi accidentali possono essere generali e particolari. Elementi accidentali generali sono la condizione il termine il modo. In ordine agli elementi accidentali, occorre tener presente che pur essendo le parti libere di apporli o no, se vengono apposti essi incidono sull’efficacia del negozio.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra atti leciti e atti illeciti?
- Come si classificano i negozi giuridici in base alla struttura soggettiva?
- Cosa si intende per negozio giuridico unilaterale recettizio?
- Quali sono gli elementi essenziali di un negozio giuridico secondo il Codice Civile?
- Che cos'è la rinunzia nel contesto dei negozi giuridici?
Gli atti leciti sono conformi alle prescrizioni dell'ordinamento, mentre gli atti illeciti violano doveri giuridici e ledono il diritto soggettivo altrui.
I negozi giuridici possono essere unilaterali, bilaterali o plurilaterali, a seconda del numero di parti coinvolte e delle dichiarazioni necessarie per perfezionarli.
Un negozio giuridico unilaterale recettizio richiede che la dichiarazione negoziale pervenga a conoscenza di una determinata persona per produrre effetti.
Gli elementi essenziali di un negozio giuridico includono l'accordo, la volontà, la causa, l'oggetto e la forma quando richiesta per la validità, come elencato nell'art. 1325 del Codice Civile.
La rinunzia è un negozio abdicativo, una dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri.