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Concetti Chiave

  • Gli atti giuridici si dividono in atti leciti, conformi all'ordinamento, e atti illeciti, che violano diritti altrui.
  • I negozi giuridici sono dichiarazioni di volontà dei privati per regolare i propri interessi, riconosciuti dall'ordinamento.
  • La classificazione soggettiva del negozio giuridico include negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali, a seconda del numero di parti coinvolte.
  • La rinunzia è un negozio abdicativo, dove il titolare di un diritto dichiara di dismettere il diritto stesso.
  • Gli elementi del negozio giuridico si distinguono in essenziali, necessari per la validità, e accidentali, opzionali ma influenti sull'efficacia.

L’ATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO
Classificazione degli atti giuridici
Atti leciti: atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento
Atti illeciti: atti compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo altrui.
Gli atti leciti si suddividono in:
Operazioni o atti materiali o comportamenti: consistono in modificazioni del mondo esterno
Dichiarazioni: atti diretti a comunicare ad altri la propria volontà.


Tra le dichiarazioni ritroviamo i negozi giuridici, ossia alle dichiarazioni con le quali i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi nell’ambito dell’autonomia riconosciuta loro dall’ordinamento. Si dicono dichiarazioni di scienza gli atti con i quali si comunica ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazioni. il negozio e l'atto giuridico
Tutti gli atti giuridici che sono negozi giuridici sono denominati atti giuridici in senso stretto. I loro effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento senza riguardo all’intenzione di chi l’ha posto in essere. Tra questi atti ritroviamo gli atti dovuti o satisfattivi, che consistono nell’adempimento di un obbligo e non sono manifestazione di volontà.

Il negozio giuridico
È una dichiarazione con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti o intento empirico ed alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto. Ciò sta a significare che l’ordinamento attribuisce ai privati una sfera di autonomia, il potere di creare una regola giuridica dei loro rapporti e di produrre modificazioni della situazione giuridica preesistente. Il nostro cod. civile non dedica al negozio giuridico un’apposita disciplina: per questo si fa riferimento alla disciplina del contratto (art. 1321-1469).

Classificazione in relazione alla struttura soggettiva
Si dice unilaterale, se il negozio giuridico è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte.
Si parla di negozi pluri-personali quando essi promanano da più persone costituenti un’unica parte (due comproprietari che conferiscono la procura a vendere un bene di loro proprietà).
Si parla di atto collegiale se le dichiarazioni sono dirette a formare la volontà di un soggetto diverso e propriamente di un organo pluripersonale di una persona giuridica.
Si parla di atto complesso se consta di più volontà tendenti ad un fine comune e se queste volontà si fondono in modo da formarne una sola.
I negozi giuridici unilaterali si distinguono in recettizi se x produrre effetto la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona alla quale deve essere comunicata o notificata; e non recettizi se producono effetti indipendentemente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario.
Se le parti sono più di una, si ha il negozio bilaterale (se sono due) o plurilaterale (se sono più di due). Negozio bilaterale tipico è il contratto, che è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale; può anche avere struttura plurilaterale.
N.B. Il contratto bilaterale non va confuso con quello plurilaterale o unilaterale perché non attiene al n° dei soggetti quanto alle prestazioni che scaturiscono da esso. Unilaterale è a carico di una parte come x la donazione. Bilaterale o plurilaterale è a carico di tutte le parti come x la vendita.

La rinunzia
Negozio abdicativo è la rinunzia, che è la dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo, diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri.

Elementi del negozio giuridico
Si distinguono in elementi essenziali, senza dei quali il negozio è nullo, ed elementi accidentali che le parti sono libere di apporre o meno.
In relazione al contratto, gli elementi essenziali sono elencati dall’art. 1325 Cod. civ. che li definisce requisiti (accordo x il contratto e volontà x il negozio, causa, oggetto, forma quando è richiesta x la validità). La mancanza o il vizio di uno di essi ne comporta la nullità. Gli elementi essenziali si dicono generali se si riferiscono ad ogni tipo di contratto; particolari se si riferiscono a quel particolare tipo considerato.
Anche gli elementi accidentali possono essere generali e particolari. Elementi accidentali generali sono la condizione il termine il modo. In ordine agli elementi accidentali, occorre tener presente che pur essendo le parti libere di apporli o no, se vengono apposti essi incidono sull’efficacia del negozio.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra atti leciti e atti illeciti?
  2. Gli atti leciti sono conformi alle prescrizioni dell'ordinamento, mentre gli atti illeciti violano doveri giuridici e ledono il diritto soggettivo altrui.

  3. Come si classificano i negozi giuridici in base alla struttura soggettiva?
  4. I negozi giuridici possono essere unilaterali, bilaterali o plurilaterali, a seconda del numero di parti coinvolte e delle dichiarazioni necessarie per perfezionarli.

  5. Cosa si intende per negozio giuridico unilaterale recettizio?
  6. Un negozio giuridico unilaterale recettizio richiede che la dichiarazione negoziale pervenga a conoscenza di una determinata persona per produrre effetti.

  7. Quali sono gli elementi essenziali di un negozio giuridico secondo il Codice Civile?
  8. Gli elementi essenziali di un negozio giuridico includono l'accordo, la volontà, la causa, l'oggetto e la forma quando richiesta per la validità, come elencato nell'art. 1325 del Codice Civile.

  9. Che cos'è la rinunzia nel contesto dei negozi giuridici?
  10. La rinunzia è un negozio abdicativo, una dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri.

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