Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'organo di controllo nelle società commerciali, solitamente il collegio sindacale, può effettuare atti ispettivi in qualsiasi momento come previsto dal Codice civile.
  • I membri del collegio sindacale possono effettuare ispezioni individualmente e richiedere informazioni agli amministratori sull'andamento della società.
  • Gli accertamenti devono essere registrati nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.
  • I sindaci possono utilizzare dipendenti e ausiliari sotto la loro responsabilità e a loro spese, ma l'accesso a informazioni riservate può essere negato dal CDA.
  • Le deliberazioni del collegio sindacale richiedono la maggioranza assoluta dei presenti e possono essere impugnate entro 90 giorni dagli assenti o dal collegio stesso.

Indice

  1. Ruolo dell'organo di controllo
  2. Delibere e responsabilità

Ruolo dell'organo di controllo

Nelle società di diritto commerciale, l’organo di controllo (di solito il collegio sindacale) può eseguire in qualsiasi momento atti ispettivi, appunto di monitoraggio. Questa prerogativa è riconosciuta direttamente dal Codice civile.
Art. 2403-bis: i componenti del collegio (sindaci) possono effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. Possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento degli affari sociali; gli accertamenti eseguiti devono essere annotati nel libro sulle adunanze e deliberazioni dell’organo di controllo.

I sindaci possono avvalersi di dipendenti e ausiliari. Sotto la propria responsabilità e a proprie spese. Il CDA può rifiutare a dipendenti e ausiliari l’accesso a informazioni riservate.

Delibere e responsabilità

Il collegio sindacale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Anche sotto questo profilo, dunque, come per ciò che attiene alla nomina dei membri, il collegio sindacale presenta una disciplina affine a quella del Consiglio di amministrazione.

I componenti del collegio (sindaci), sono infatti designati dall’assemblea; lo stesso vale per gli amministratori, cioè i componenti del CDA. Anche l’organo di gestione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza del presenti; le deliberazioni, poi, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori assenti alla votazione o dal collegio sindacale in qualità di organo di controllo.

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