Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'organo di controllo nelle società commerciali, solitamente il collegio sindacale, può effettuare atti ispettivi in qualsiasi momento come previsto dal Codice civile.
  • I membri del collegio sindacale possono effettuare ispezioni individualmente e richiedere informazioni agli amministratori sull'andamento della società.
  • Gli accertamenti devono essere registrati nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.
  • I sindaci possono utilizzare dipendenti e ausiliari sotto la loro responsabilità e a loro spese, ma l'accesso a informazioni riservate può essere negato dal CDA.
  • Le deliberazioni del collegio sindacale richiedono la maggioranza assoluta dei presenti e possono essere impugnate entro 90 giorni dagli assenti o dal collegio stesso.

Atti ispettivi dell’organo di controllo delle società

Nelle società di diritto commerciale, l’organo di controllo (di solito il collegio sindacale) può eseguire in qualsiasi momento atti ispettivi, appunto di monitoraggio. Questa prerogativa è riconosciuta direttamente dal Codice civile.
Art. 2403-bis: i componenti del collegio (sindaci) possono effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. Possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento degli affari sociali; gli accertamenti eseguiti devono essere annotati nel libro sulle adunanze e deliberazioni dell’organo di controllo.
I sindaci possono avvalersi di dipendenti e ausiliari.

Sotto la propria responsabilità e a proprie spese. Il CDA può rifiutare a dipendenti e ausiliari l’accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Anche sotto questo profilo, dunque, come per ciò che attiene alla nomina dei membri, il collegio sindacale presenta una disciplina affine a quella del Consiglio di amministrazione.
I componenti del collegio (sindaci), sono infatti designati dall’assemblea; lo stesso vale per gli amministratori, cioè i componenti del CDA. Anche l’organo di gestione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza del presenti; le deliberazioni, poi, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori assenti alla votazione o dal collegio sindacale in qualità di organo di controllo.

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