alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Gli atti di concorrenza sleale sono regolati dall'articolo 2598 del Codice civile, proteggendo sia i segni distintivi tipici che quelli atipici.
  • La protezione si applica agli imprenditori che utilizzano i propri segni distintivi in conformità alle leggi, vietando la replica dell'aspetto esteriore del prodotto.
  • Gli atti sleali includono l'uso di nomi o segni distintivi che possono creare confusione con quelli di altri imprenditori.
  • Comportamenti come denigrare i prodotti altrui e vantare i propri in modo poco professionale sono considerati atti sleali.
  • Altre pratiche sleali comprendono lo sviamento di dipendenti, il dumping e il boicottaggio, tutte contrarie ai principi di correttezza professionale.

Indice

  1. Concorrenza sleale e segni distintivi
  2. Comportamenti sleali e correttezza professionale

Concorrenza sleale e segni distintivi

Gli atti di concorrenza sleale sono disciplinati dall’art. 2598 del Codice civile. Esso mira, in primo luogo, a tutelare i segni distintivi tipici (marchio, ditta e insegna) e quelli atipici (slogan pubblicitari, involucri, etichette).
La protezione spetta all’imprenditore che usa i propri segni distintivi in maniera conforme alle norme di legge. È vietata la replica dell’aspetto esteriore del prodotto, ma non sono oggetto di tutela le forme comuni, non originali e standardizzate.

Comportamenti sleali e correttezza professionale

Compie atti sleali di concorrenza l’imprenditore che usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri. Rientrano fra gli atti sleali anche comportamenti volti a falsare la valutazione comparativa (ad esempio un imprenditore che denigra i prodotti altrui e vanta i propri in maniera poco professionale).

Fra gli atti contrari ai principi di correttezza professionale sono annoverati lo storno, cioè lo sviamento, dei dipendenti e dei collaboratori di un’impresa; l’incentivo loro rivolto di cambiare datore di lavoro con offerte allettanti quando ha il fine specifico di disgregare l’impresa concorrente; il dumping, cioè l’applicazione di prezzi sottocosto per escludere gli altri concorrenti dal mercato; il boicottaggio, cioè il rifiuto concordato di non contrattare con un imprenditore, ecc.

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