Concetti Chiave
- Gli atti di concorrenza sleale sono regolati dall'articolo 2598 del Codice civile, proteggendo sia i segni distintivi tipici che quelli atipici.
- La protezione si applica agli imprenditori che utilizzano i propri segni distintivi in conformità alle leggi, vietando la replica dell'aspetto esteriore del prodotto.
- Gli atti sleali includono l'uso di nomi o segni distintivi che possono creare confusione con quelli di altri imprenditori.
- Comportamenti come denigrare i prodotti altrui e vantare i propri in modo poco professionale sono considerati atti sleali.
- Altre pratiche sleali comprendono lo sviamento di dipendenti, il dumping e il boicottaggio, tutte contrarie ai principi di correttezza professionale.
Atti di concorrenza sleale
Gli atti di concorrenza sleale sono disciplinati dall’art. 2598 del Codice civile. Esso mira, in primo luogo, a tutelare i segni distintivi tipici (marchio, ditta e insegna) e quelli atipici (slogan pubblicitari, involucri, etichette).
La protezione spetta all’imprenditore che usa i propri segni distintivi in maniera conforme alle norme di legge. È vietata la replica dell’aspetto esteriore del prodotto, ma non sono oggetto di tutela le forme comuni, non originali e standardizzate.
Compie atti sleali di concorrenza l’imprenditore che usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri.
Fra gli atti contrari ai principi di correttezza professionale sono annoverati lo storno, cioè lo sviamento, dei dipendenti e dei collaboratori di un’impresa; l’incentivo loro rivolto di cambiare datore di lavoro con offerte allettanti quando ha il fine specifico di disgregare l’impresa concorrente; il dumping, cioè l’applicazione di prezzi sottocosto per escludere gli altri concorrenti dal mercato; il boicottaggio, cioè il rifiuto concordato di non contrattare con un imprenditore, ecc.