Concetti Chiave
- L'articolo 17 dello Statuto dei lavoratori vieta i sindacati di comodo creati con l'ingerenza dei datori di lavoro.
- I meccanismi per costituire sindacati di comodo sono spesso sottili e difficili da provare in giudizio.
- Se provata, la violazione del divieto è una condotta antisindacale sanzionabile secondo l'articolo 28.
- Il giudice non può sciogliere un sindacato di comodo, ma la sentenza ne intacca la natura societaria.
- La libertà sindacale è garantita sia ai lavoratori che ai datori, ma non vi è simmetria per l'azione sindacale.
Articolo 17 Statuto dei lavoratori
L’articolo 17 dei lavoratori vieta i sindacati di comodo, cioè quelli costituiti mediante l’ingerenza del datore di lavoro o delle relative associazioni sindacali.
Spesso, purtroppo, la commissione degli illeciti individuati ex art. 17 avviene mediante meccanismi molto sottili e quasi mai espliciti, per questo motivo molto difficili da provare in giudizio (ad esempio tramite favoritismi nei trattamenti economici e in altri benefici di carriera al fine di incentivare l’adesione al sindacato di comodo).
Se provata, comunque, la violazione del divieto costituisce una condotta antisindacale sanzionabile ex art.
Il giudice non può ordinare lo scioglimento del sindacato di comodo: anche i fini del sindacato giallo, infatti, non sono vietati dalla legge penale; la sua illiceità non risiede negli scopi, bensì nell’ingerenza del datore di lavoro che ne limita e condiziona l’agire.
L’associazione continua quindi ad esistere, ma non può essere considerata un sindacato: la sentenza giudiziale, quindi, intacca la natura societaria, non la sua esistenza. Il datore condannato dovrà immediatamente cessare il comportamento antisindacale consistente nel sostegno esplicito o occulto.
Sin dalla nascita della Costituzione, inoltre, i giuristi si sono chiesti se la garanzia costituzionale della libertà sindacale riguardi solo i lavoratori o possa essere estesa in pari misura agli imprenditori.. Secondo l’opinione prevalente, l’art. 39.1 Cost. mette lavoratori e datori sullo stesso piano per ciò che riguarda la garanzia della libertà sindacale; ciò, però, non vale per l’azione sindacale: al diritto di sciopero dei lavoratori non corrisponde un diritto di serrata. SI tratta quindi di una simmetria solo parziale, che potrebbe essere parificata solo tramite l’attuazione dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39.
Secondo un’opinione minoritaria e ormai superata, l’art. 39 non è estensibile ai datori di lavoro perché la garanzia costituzionale da esso prevista ha carattere unilaterale, efficace esclusivamente nei confronti dei lavoratori.
Domande da interrogazione
- Qual è il divieto principale stabilito dall'articolo 17 dello Statuto dei lavoratori?
- Quali sono le difficoltà nel provare la violazione dell'articolo 17 in giudizio?
- Come viene trattata la violazione del divieto di sindacati di comodo secondo la legge?
L'articolo 17 vieta la costituzione di sindacati di comodo, ossia quelli creati con l'ingerenza del datore di lavoro o delle associazioni sindacali ad esso collegate.
Le violazioni dell'articolo 17 avvengono spesso tramite meccanismi sottili e non espliciti, come favoritismi economici, rendendo difficile la loro prova in giudizio.
Se provata, la violazione è considerata una condotta antisindacale sanzionabile ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, ma il giudice non può ordinare lo scioglimento del sindacato di comodo.