Concetti Chiave
- La legge regionale disciplina il sistema elettorale delle regioni a statuto ordinario, entro i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
- Le regioni devono adottare un sistema elettorale che favorisca la formazione di maggioranze stabili e garantisca la rappresentanza delle minoranze.
- L'elezione del presidente della giunta e del consiglio deve avvenire contestualmente, seguendo principi simili alla normativa elettorale precedente.
- Il sistema elettorale transitorio prevedeva l'elezione diretta del presidente della giunta con un premio di maggioranza per garantire governabilità e pluralismo.
- Le leggi elettorali regionali introducono varianti limitate rispetto al modello statale, mantenendo però la logica di fondo del sistema elettorale transitorio.
Articolo 122 della Costituzione italiana
In base all’art. 122.1 Cost., modificato nel 1999, la competenza in materia di sistema elettorale delle regioni a statuto ordinario spetta alla legge regionale, sia pure nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. La legge statale di principio (l. 165/2004) prescrive alle regioni:
- l’individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale, assicurando altresì la rappresentanza delle minoranze;
- la contestualità dell’elezione del presidente della giunta e del consiglio.
Tale normativa ha continuato a essere applicata a titolo transitorio, venendo via via sostituita da leggi regionali.
Per ciascuna regione (ma non ancora tutte) occorre dunque necessariamente fare rinvio alla rispettiva legge elettorale. Tutte le leggi elettorali adottate dalle regioni, peraltro, rispecchiano la logica di fondo del sistema elettorale previsto dalla disciplina statale transitoria. Essa, dunque, si basava sull’elezione diretta del presidente della giunta regionale in un solo turno, cui conseguiva l’attribuzione per legge della maggioranza consiliare alle forze politiche presentatesi a sostegno del candidato presidente risultato vincitore.
Obiettivo di questo sistema, combinando elezione diretta del presidente e composizione su base proporzionale del consiglio, era garantire la governabilità e al tempo stesso far salvo un ampio pluralismo della rappresentanza (c’era una soglia di sbarramento del 3%, ma con deroghe a vantaggio delle forze sotto soglia riunite in coalizione). Rispetto a quel modello, le leggi elettorali regionali hanno introdotto alcune limitate varianti relative ad alcuni aspetti, ritenuti più rilevanti di altri.