Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 117 della Costituzione italiana stabilisce che la potestà legislativa deve rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
  • Le sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale affermano che le norme internazionali compatibili con la Costituzione prevalgono sulla legislazione nazionale in caso di contrasto.
  • Il giudice comune italiano deve denunciare eventuali contrasti alla Corte costituzionale, non disapplicare direttamente le norme interne.
  • La Corte costituzionale ha invitato i giudici italiani ad applicare le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo solo dopo un'accurata analisi.
  • L'approccio delineato nelle sentenze inizialmente riguardava la Cedu, ma è stato esteso ai trattati dell'Onu e del Consiglio d'Europa sui diritti umani.

Articolo 117 della Costituzione italiana

L’articolo 117 della Costituzione italiana, riformato nel 2001, dispone che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni deve essere esercitata nel rispetto dei «vincoli derivanti dagli obblighi internazionali». Si tratta quindi di capire in che modo possano tradursi questi vincoli.
Sulla questione sono intervenute le sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale con riferimento alla Cedu: queste hanno stabilito che, in virtù dell’art.

117.1, le norme convenzionali, purché considerate compatibili con le norme della nostra Costituzione, si impongono alla legislazione nazionale. La conseguenza è che, in caso di contrasto fra una norma interna e una norma convenzionale, non risolvibile dal giudice comune per via interpretativa (ossia interpretando la legge in senso conforme alla Cedu), si pone una questione di legittimità costituzionale. Il giudice non può disapplicare la norma interna, ma deve denunciare il presunto contrasto alla Corte costituzionale. Le norme della Cedu funzionano così come norme interposte, grazie al rinvio (rinvio mobile, secondo la Corte) ad esse rivolto dal primo comma dell’art. 117.
La Corte costituzionale ha chiarito anche il modo come il giudice comune deve utilizzare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: nella sent. 49/2015 viene formulato un perentorio invito ai giudici italiani a non applicare pedissequamente e acriticamente le decisioni del giudice europeo, ma ad applicarle solo previa accurata analisi di ciascuna decisione sulla base di specifici elementi. Ne consegue – afferma la Corte costituzionale – che il giudice italiano può allontanarsi dalla linea interpretativa della Corte europea quando non vi sia un consolidato orientamento della sua giurisprudenza.

La giurisprudenza inaugurata dalle sentt. 348 e 349/2007 ha riguardato inizialmente la Cedu (poi invocata come parametro in numerose altre decisioni:
fra le pronunce di illegittimità v. ad es. sent. 113/2011). Con la sent. 7/2013 essa è stata applicata alle convenzioni dell’Onu e del Consiglio d’Europa sui diritti dell’infanzia. Si può altresì affermare che la stessa conclusione valga anche per altri trattati internazionali dai quali discendono obblighi legati alla tutela dei diritti fondamentali.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo dell'articolo 117 della Costituzione italiana riguardo agli obblighi internazionali?
  2. L'articolo 117 stabilisce che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni deve rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, imponendo che le norme convenzionali compatibili con la Costituzione prevalgano sulla legislazione nazionale.

  3. Come deve comportarsi il giudice italiano in caso di contrasto tra una norma interna e una norma convenzionale?
  4. In caso di contrasto non risolvibile interpretativamente, il giudice deve sollevare una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, poiché non può disapplicare la norma interna.

  5. In che modo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo deve essere utilizzata dai giudici italiani?
  6. I giudici italiani sono invitati a non applicare automaticamente le decisioni della Corte europea, ma a valutarle attentamente caso per caso, e possono discostarsi dalla giurisprudenza europea in assenza di un orientamento consolidato.

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