alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e impone la rimozione degli effetti.
  • Se gli atti sleali sono compiuti con dolo o colpa, l'autore è obbligato a risarcire i danni, con colpa presunta una volta accertati gli atti.
  • Le associazioni professionali possono promuovere azioni contro la concorrenza sleale se danneggiano una categoria professionale.
  • È possibile adottare provvedimenti cautelari per far cessare la condotta sleale prima della sentenza definitiva.
  • Il contratto di consorzio permette a imprenditori di creare un'organizzazione comune, promuovendo cooperazione anziché anticoncorrenzialità.

Indice

  1. Concorrenza sleale e risarcimento
  2. Ruolo delle associazioni professionali
  3. Consorzi e cooperazione imprenditoriale

Concorrenza sleale e risarcimento

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e provvede alla rimozione dei loro effetti (art. 2599 c.c.). Inoltre, se gli atti sono stati compiuti con dolo o colpa, l’autore è tenuto a risarcire il danno. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa è presunta.

Ruolo delle associazioni professionali

Se gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

Per far cessare la condotta sleale e rimuoverne immediatamente gli effetti è possibile adottare un provvedimento cautelare anticipatorio della sentenza definitiva.

Consorzi e cooperazione imprenditoriale

L’art. 2602 dà la possibilità a due o più imprenditori di costituire, mediante contratto, un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese: in questo modo nasce un consorzio. In passato i consorzi avevano una funzione preminentemente anticoncorrenziale; oggi, il loro obiettivo primario è quello di garantire ai consorziati una proficua forma di cooperazione.

Il consorzio deve avere 4 elementi costitutivi: natura commerciale dell’accordo; necessario coinvolgimento di più imprenditori; costituzione di organizzazione comune e funzione di cooperazione imprenditoriale.

Salva diversa disposizione delle parti, il contratto di consorzio ha durata decennale.

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